Cassazione Penale, Sentenza n. 32373/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di consegna eseguita a seguito di un mandato di arresto europeo per due condanne per guida senza patente (08/11/2020 e 13/04/2021). Esponeva due censure: 1) violazione della legge 22/04/2005 n.69, degli artt. 2 e 3 CEDU, dell'art. 6 TUE e della Decisione Quadro 2002/584/GAI per insufficienza delle informazioni "individualizzate" circa le condizioni detentive in Romania, con contestazione della genericità della indicazione che il detenuto sarebbe "probabilmente" assegnato al carcere di Timisoara; 2) violazione dell'art. 18-bis della legge n.69/2005 e mancata motivazione circa il radicamento in Italia: la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che il quinquennio di residenza cominci dopo la commissione del reato e non avrebbe valutato adeguatamente i documenti e i legami personali, culturali e lavorativi prodotti dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto sussistere la doppia punibilità (art. 7 legge n.69/2005) anche in relazione alla prima fattispecie in quanto dal MAE risultava la recidiva. Quanto al primo motivo, la Corte ha valutato le informazioni riportate dalla Corte d'appello come dettagliate e individualizzate: indicavano assegnazione iniziale al carcere di Rahova per quarantena di 21 giorni, condizioni minime degli spazi (minimo 3 m2, letti individuali, servizi igienici, acqua, arredi), possibilità di regime semiaperto e probabilità di svolgimento della pena a Timisoara, oltre a dettagli su assistenza sanitaria e lavoro. Tali elementi, anche alla luce delle misure adottate dalla Romania post-sentenze CEDU, escludevano il concreto rischio di trattamento inumano o degradante e legittimavano la consegna. Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato le modifiche legislative recenti (d.lgs. 2/2021 e d.l. 13/06/2023 conv. L. 10/08/2023 n.103) che hanno ridotto l'esame di merito in Cassazione e precisato il contenuto dell'art. 18-bis: la Corte di appello ha correttamente applicato i criteri del comma 2-bis e motivato che il quinquennio non era decorso rispetto alle date dei reati; la difesa non ha documentato in modo specifico e sufficiente i legami e altri indici richiesti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (legge sul mandato di arresto europeo)
art. 7; art. 18-bis; art. 22
Art.7: verifica della doppia punibilità richiede che la fattispecie concreta sia punibile anche nell'ordinamento italiano; Art.18-bis: disciplina il possibile rifiuto della consegna per residenza stabile in Italia e, dopo le modifiche, richiede che la Corte di appello indichi e valuti specificamente gli elementi previsti dal comma 2-bis; Art.22: disciplina i ricorsi ma è stata modificata dalla riforma che limita il sindacato di Cassazione.
Decisione Quadro 2002/584/GAI
Quadro europeo che regola il mandato di arresto europeo e il principio di mutua fiducia tra Stati membri, richiamato per la cooperazione giudiziaria e la limitazione degli spazi discrezionali nello scrutinio della richiesta di consegna.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Art.3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti): rilevante per valutare se le condizioni detentive nello Stato richiedente giustifichino il rifiuto della consegna; la Corte richiede informazioni individualizzate e una valutazione complessiva degli indici.
Trattato sull'Unione Europea (TUE)
Richiamato nel contesto del valore del diritto dell'Unione e del principio di cooperazione giudiziaria; non usato per sovvertire la valutazione sulla consegna ma per inquadrare il tema della fiducia reciproca.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato l'art. 22 della L. n.69/2005 riducendo i motivi di sindacato in Cassazione, rendendo inammissibili censure meritorie generiche che non rientrino negli artt. 606 lett. a), b), c) c.p.p.
Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito con Legge 10 agosto 2023 n. 103
Ha introdotto il comma 2-bis all'art. 18-bis, dettagliando gli elementi che la Corte di appello deve valutare e indicare specificamente nella motivazione per accertare la legittima ed effettiva residenza o dimora in Italia.
Art.606: limiti dei motivi di ricorso per cassazione; Art.616: statuizione sulle spese di giudizio in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La verifica del rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di consegna richiede informazioni 'individualizzate' e dettagliate: se lo Stato richiedente fornisce dati concreti e specifici (assegnazione, regime carcerario, spazi minimi, servizi, assistenza sanitaria), tali informazioni normalmente escludono il rifiuto della consegna per art. 3 CEDU.
- La doppia punibilità va valutata sulla concreta fattispecie: non è necessario l'identità perfetta della fattispecie astratta tra ordinamenti, purché il fatto sia punibile in entrambi gli ordinamenti.
- Dopo le riforme legislative, la Cassazione ha poteri di sindacato più ristretti: censure meramente di merito o di proporzionalità dell'ordinamento straniero sono in larga parte inammissibili o non sindacabili in suprema tutela.
- L'accertamento del radicamento ai fini dell'art. 18-bis richiede una documentazione puntuale e la specifica motivazione della Corte di merito sui criteri indicati nel comma 2-bis; la mera enunciazione di generici legami non è sufficiente.
- Il decorso del quinquennio di residenza è un elemento tra altri: può essere considerato anche in relazione al tempo intercorso dalla commissione del reato, ma non è automaticamente determinante; la difesa deve provare con documenti chiari e circostanziati i legami famigliari, lavorativi, contributivi e sociali.
- Se lo Stato richiedente attesta misure e riforme per correggere criticità detentive (p.es. piani di adeguamento a sentenze CEDU), tali dati possono essere valutati positivamente dalla giurisdizione italiana nella decisione sulla consegna.
- La documentazione prodotta dalla difesa deve essere specifica e critica: elencare documenti senza spiegare il loro contenuto e rilevanza ai fini dei criteri di legge rende debole l'eccezione di radicamento.
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