Cassazione Penale, Sentenza n. 17534/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per incompetenza per territorio la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Alessandria, sostenendo che la porzione di condotta che avrebbe dovuto radicare la competenza in quel circondario (le attività svolte a Sale, Alessandria) era in realtà riferibile esclusivamente al coimputato Tommasi, mentre ad Angi andavano attribuite condotte relative ad altri luoghi (Breda di Piave e Oltrona San Mamette). Pertanto, secondo il ricorrente, il Tribunale di Alessandria non sarebbe stato competente a giudicare la sua posizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della incompetenza territoriale non fosse stata sollevata nei termini perentori dell'art. 491 c.p.p., con conseguente decadenza, censura che il ricorrente non ha efficacemente contrastato (genericità della doglianza). Inoltre la Corte ha confermato l'applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis: la competenza territoriale si determina in base alla contestazione risultante dall'udienza preliminare e non viene scalfita da assoluzioni o proscioglimenti riferibili a frammenti dell'accusa. La Corte ha altresì condiviso la valutazione del giudice di merito che ha individuato in Sale (Alessandria) il luogo in cui si era saldamente radicata l'organizzazione, giustificando la competenza di quel circondario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La questione di incompetenza per territorio deve essere sollevata nei termini perentori previsti da tale norma; la mancata tempestiva eccezione determina la decadenza e l'improcedibilità della doglianza in Cassazione.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è onerato delle spese del procedimento e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha fissato equitativamente tale somma in euro 3.000,00.
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma penale del reato per cui Angi è stato condannato in grado d'appello a 10 mesi di reclusione; citata quale riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio di merito.
Sez. U., n. 48590 del 18/04/2019 (Balleri, Rv. 277304 - 01)
Richiamata per ribadire il principio di perpetuatio iurisdictionis: la competenza territoriale si determina sulla base della contestazione così come vagliata dal giudice dell'udienza preliminare e non muta per effetto di successivi proscioglimenti o assoluzioni di singole fattispecie che avevano concorso a radicarla.
Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017 (Perego); Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010 (Leorati); Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009 (Caserta)
Giurisprudenza richiamata in tema di locus commissi delicti: la competenza territoriale si individua nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile; il luogo in cui era stabilita l'organizzazione operativa può radicare la competenza.
Massime di principio
- La competenza territoriale va valutata sulla base della contestazione così come risulta dall'udienza preliminare (perpetuatio iurisdictionis): non si modifica per successive assoluzioni o proscioglimenti riferiti a singole frazioni di condotta.
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata nei termini perentori previsti dall'art. 491 c.p.p.; la mancata tempestiva impugnazione comporta decadenza e rende inammissibile la censura in Cassazione.
- Quando il reato si è sviluppato in più località, la competenza può essere ancorata al luogo in cui era concentrata l'organizzazione o la sede operativa principale (locus commissi delicti) e non necessariamente ai singoli episodi localizzati altrove.
- Le doglianze generiche o che ripropongono questioni già motivatamente risolte dal giudice di merito, senza elementi nuovi, sono dichiarabili inammissibili.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo responsabilità per colpa determinante l'inammissibilità.
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