Cassazione Penale, Sentenza n. 48950/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha respinto il reclamo avverso il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza, della sua istanza di permesso premio. Il ricorso in Cassazione deduce tre violazioni: 1) violazione del diritto di difesa perché la decisione è stata adottata nonostante la mancanza nel fascicolo di una relazione comportamentale aggiornata di cui era stata disposta l'acquisizione; 2) violazione dell'art. 666, comma 5, c.p.p., perché si sarebbe deciso prima della trasmissione della nuova relazione ritenuta necessaria; 3) mancata assunzione di prova decisiva, ossia l'omessa acquisizione delle informazioni aggiornate rilevanti per la valutazione dell'episodio che ha determinato il rigetto dell'istanza.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente, a partire dal 20 dicembre 2021, è stato ammesso alla detenzione domiciliare fino al 17 marzo 2022, per cui non ha più interesse attuale alla decisione sul permesso premio riferibile alla detenzione carceraria. Sussiste pertanto la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. Poiché la causa di inammissibilità è sopravvenuta dopo il deposito del ricorso, non si dispone la condanna alle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata come causa di inammissibilità dell'impugnazione quando sopravviene la carenza di interesse dell'impugnante, quale il venir meno dello stato di detenzione rispetto alla decisione impugnata
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
La norma è evocata dal ricorrente per lamentare che non si è atteso l'esito di atti istruttori (acquisizione della relazione comportamentale). Tuttavia la Corte di Cassazione non ha trattato la fondatezza di tale censura sul merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare è requisito soggettivo essenziale: se, dopo il deposito del ricorso, sopravviene una situazione che rende irrilevante la pronuncia (es. cessazione dello stato da cui dipendeva il beneficio richiesto), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Le censure relative a vizi procedurali o omissioni probatorie (es. mancata acquisizione di una relazione comportamentale) possono rimanere senza esame di merito se la situazione processuale sopravvenuta rende privo di utilità il provvedimento impugnato.
- Quando si propone un ricorso relativo a misure o benefici connessi allo stato di detenzione, è necessario verificare permanentemente l'esistenza dell'interesse, comunicando tempestivamente ogni variazione di stato processuale (es. passaggio alla detenzione domiciliare) per evitare giudizi inutili o inammissibilità.
- Se si ritiene che il giudice non abbia atteso atti istruttori necessari, è opportuno documentare chiaramente la richiesta di sospensione del procedimento o di rinvio in attesa dell'acquisizione degli atti, per impedire che eventuali sopravvenienze determinino l'inammissibilità dell'impugnazione.
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