Cassazione Penale, Sentenza n. 36559/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il Tribunale di Bari aveva accolto l’appello del Pubblico Ministero contro l’ordinanza del G.I.P. del 4 settembre 2025, che aveva respinto per difetto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione la richiesta di arresti domiciliari nei confronti dell’indagato. Gli erano contestati un’associazione per delinquere finalizzata a delitti contro il patrimonio e la fede pubblica, con ruolo apicale, falso in atto pubblico, accesso abusivo a sistema informatico e una pluralità di truffe aggravate, in gran parte consumate, ai danni dell’Acquedotto Pugliese. Il Tribunale aveva applicato gli arresti domiciliari. La difesa ha dedotto violazione degli artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p. e vizio di motivazione sul pericolo di reiterazione: pur riconosciuta la difficoltà di replicare lo specifico schema criminoso dopo il licenziamento dell’indagato dall’Acquedotto Pugliese, il Tribunale aveva ipotizzato reati della stessa specie contro soggetti diversi, valorizzando il nuovo lavoro in un’impresa privata, con movimentazione di denaro, e le asserite difficoltà economiche. La difesa ha contestato la genericità e contraddittorietà di tali argomenti, evidenziando la cessazione dei collegamenti con il precedente contesto lavorativo, il decorso del tempo e l’incensuratezza. La rinuncia all’impugnazione in sede giuslavoristica è menzionata nel ricorso quale elemento della cessazione di quei collegamenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza del Tribunale di Bari, rinviando allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p. Ha precisato che il pericolo di reiterazione va riferito a reati della stessa specie, non necessariamente alla ripetizione dello specifico fatto o dello stesso schema operativo; tuttavia, la prognosi deve fondarsi su elementi concreti. Nel caso concreto, il richiamo al lavoro nell’impresa privata e alle difficoltà economiche è stato giudicato assertivo e privo di adeguato riscontro investigativo, oltre che tale da rischiare di comprimere irragionevolmente il diritto al lavoro. È stata inoltre censurata la svalutazione del tempo trascorso dalla cessazione dei fatti e l’inferenza secondo cui l’assenza di nuovi reati sarebbe dipesa soltanto dalla pendenza del procedimento, non supportata da elementi concreti. Il giudice del rinvio dovrà rinnovare la valutazione delle esigenze cautelari e motivare specificamente anche in rapporto al tempo trascorso.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
In tema di misure cautelari personali il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.
L’attualità del pericolo non richiede la previsione di occasioni specifiche e imminenti di recidiva, ma impone una prognosi concreta e individualizzata basata sulle modalità del fatto, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale; quanto maggiore è il tempo trascorso, tanto più approfondita deve essere la motivazione.
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
Siffatto giudizio, ove inerisca, come nella specie, all’adozione genetica della misura, quantunque intervenuta nella fase dell’impugnazione cautelare avverso l’originario diniego, non può prescindere dalla rigorosa osservanza del dettato dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod.proc.pen. nella parte in cui prescrive l’indicazione delle specifiche esigenze cautelari che giustificano in concreto la misura disposta “tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato”.
Anche quando la misura venga applicata per la prima volta dal giudice dell’impugnazione cautelare, la decisione deve indicare le esigenze cautelari specifiche e concrete, considerando espressamente il tempo trascorso dalla commissione del reato.
La norma è indicata dalla difesa tra quelle violate, ma la Corte non enuncia una distinta interpretazione del suo contenuto.
La norma è indicata dalla difesa tra quelle violate, ma la Corte non enuncia una distinta interpretazione del suo contenuto.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen.
La disposizione è richiamata quale base del rinvio al Tribunale competente per un nuovo giudizio cautelare.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione cautelare deve riguardare la possibile commissione di reati della stessa specie, non necessariamente la ripetizione dello specifico fatto contestato o del medesimo schema criminoso.
- L’attualità del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di specifiche occasioni imminenti di recidiva, ma deve risultare da una prognosi concreta, fondata sulle modalità delle condotte, sulla personalità dell’indagato e sul contesto socio-ambientale.
- La distanza temporale dai fatti impone un approfondimento motivazionale crescente: il giudice deve spiegare in modo rigoroso perché il rischio permane attuale e perché sia necessaria la misura prescelta.
- La prognosi cautelare non può fondarsi su congetture circa la possibilità di commettere reati, né su elementi professionali o economici assertivi e privi di riscontro nelle acquisizioni investigative.
- La valutazione del rischio di recidiva non può presumere che l’assenza di nuovi reati dipenda dalla pendenza del procedimento se tale inferenza non è sostenuta da elementi concreti; il giudice deve confrontarsi con il tempo trascorso e con l’effettiva condotta successiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36435/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36438/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36514/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36516/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36517/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36518/2026 del 16/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →