Sentenza n. 597/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, nonché dell'allegato 3 recante valutazione delle istanze di riesame, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui la domanda di finanziamento è stata dichiarata ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse e collocata al posto n. 223, nonché gli atti della commissione di valutazione e l'allegato relativo alle istanze di riesame
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha contestato la graduatoria relativa all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, deducendo la violazione degli artt. 3 e 12 della l. n. 241/1990, dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 e l'eccesso di potere. Con il primo motivo ha sostenuto che i criteri di valutazione fossero stati determinati dal medesimo soggetto che aveva redatto l'avviso, anziché dall'organo politico, e che avrebbero dovuto essere contenuti in un regolamento. Con il secondo motivo ha lamentato che il punteggio numerico attribuito dalla commissione non fosse sufficiente a motivare il giudizio sul progetto comunale. Ha inoltre contestato i punteggi attribuiti ai Comuni ammessi al finanziamento, assumendo che i relativi progetti fossero privi dei requisiti richiesti o non conformi alle finalità dell'avviso, anche perché alcuni Comuni non disponevano di riconoscimenti istituzionali o marchi di qualità turistica, ambientale o territoriale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni regionali di irricevibilità e inammissibilità perché il ricorso è risultato infondato nel merito. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto il Comune non aveva impugnato l'avviso pubblico, che, in attuazione dell'art. 12 della l. n. 241/1990, stabiliva già i parametri per l'attribuzione dei contributi, le modalità della procedura e i criteri di valutazione, articolati in criteri, indicatori e punteggi massimi. Il TAR ha inoltre rilevato che la disciplina della procedura selettiva costituisce attività gestionale, rientrante nelle attribuzioni dell'amministrazione attiva e non dell'organo politico, ed era comunque fondata sugli atti di programmazione regionale richiamati nella sentenza. Il secondo motivo è stato respinto perché, nelle procedure selettive, il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente quando la lex specialis prevede voci e sottovoci chiare, analitiche e articolate, idonee a delimitare il giudizio della commissione e a rendere comprensibile l'iter valutativo. Nel caso concreto, i criteri e sottocriteri con i relativi punteggi massimi erano puntualmente individuati. Le contestazioni sui punteggi degli altri Comuni sono state ritenute un'inammissibile sovrapposizione al merito delle valutazioni della commissione, non emergendo ictu oculi, mediante scrutinio esterno, profili di irragionevolezza o illogicità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa uno specifico profilo decisorio autonomo fondato su di essa.
L'avviso pubblico, in attuazione della disposizione, deve indicare i criteri e le modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni; nel caso concreto tali criteri erano stati predeterminati mediante parametri, indicatori e punteggi.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non ne ricava una specifica ratio decidendi.
Massime di principio
- La contestazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis di una procedura selettiva non può essere utilmente proposta contro il solo provvedimento finale se l'avviso pubblico che li contiene non è stato impugnato tempestivamente.
- La disciplina di una procedura selettiva per la concessione di contributi, quando attua indirizzi e strumenti di programmazione già approvati dagli organi competenti, costituisce attività gestionale riconducibile all'amministrazione attiva e non richiede che i criteri siano elaborati direttamente dall'organo politico o contenuti in un regolamento.
- Nelle procedure selettive, il punteggio numerico è sufficiente a motivare il giudizio della commissione quando la lex specialis prevede criteri e sottocriteri chiari, analitici e articolati, con l'indicazione dei punteggi massimi, in modo da rendere comprensibile l'iter logico della valutazione.
- Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione giudicatrice; le censure sui punteggi sono ammissibili solo se evidenziano, attraverso uno scrutinio esterno, vizi quali manifesta irragionevolezza o illogicità.
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