Cassazione Penale, Sentenza n. 5649/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca, disposta con ordinanza del 29/06/2021, del provvedimento che aveva ammesso l'esame testimoniale di GUADAGNO Concetta con le forme dell'incidente probatorio. Il ricorrente deduceva abnormità strutturale e funzionale dell'atto per avere il G.i.p. revocato l'ammissione nonostante la richiesta concorde di esame a domicilio e sosteneva che la revoca aveva determinato una totale stasi del procedimento, impedendo al P.M. di proseguire le indagini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la revoca del provvedimento ammissivo dell'incidente probatorio non presenti connotazioni di abnormità, essendo la revocabilità prevista dal terzo comma dell'art. 190 cod. proc. pen. e coerente con il sistema processuale; inoltre non sussisteva la presunta stasi processuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 392, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
norma richiamata quale base per l'ammissione dell'esame testimoniale con le forme dell'incidente probatorio
art. 190, comma 3, cod. proc. pen.
va interpretato come previsione generale della revocabilità del provvedimento ammissivo di incidente probatorio, legittimando il G.i.p. a revocare l'ammissione in presenza di elementi nuovi quali le precarie condizioni di salute della teste
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U n.25957/2009; Sez. 2 n.18047/2004; Sez. 5 n.28250/2017 e altri precedenti citati)
principio consolidato secondo cui le decisioni di ammissione o revoca dell'incidente probatorio non possono essere qualificate come abnormi salvo casi estremi; la revoca non è estranea al sistema processuale e non determina di per sé stasi processuale
Massime di principio
- Le ordinanze che ammettono o revocano l'incidente probatorio sono, di regola, suscettibili di revoca e non costituiscono provvedimenti automaticamente impugnabili: i rimedi devono essere valutati secondo i limiti previsti dal codice e dalla giurisprudenza.
- La nozione di 'abnormità' è stretta: per qualificare un provvedimento come abnorme occorre che esso sia avulso dal sistema processuale, esorbitante dai poteri del giudice e determinativo di una stasi processuale effettiva, ossia tale da impedire all'ufficio giudiziario di compiere i passaggi procedimentali successivi senza atti nulli.
- La revoca per sopravvenute condizioni di salute della teste (impossibilità di escutere in contraddittorio) è legittima se fondata su documentazione probatoria e rientra nei poteri del G.i.p. ai sensi dell'art. 190 c.p.p.
- La semplice lamentata 'stasi' del procedimento non è sufficiente a rendere abnorme una revoca: va dimostrato il concreto impedimento degli atti successivi da parte dell'ufficio giudiziario.
- In situazioni analoghe conviene documentare con precisione le alternative possibili (esame a domicilio, questioni di contraddittorio) e valutare tempestivamente i mezzi impugnatori ammessi dalla legge, tenendo conto della consolidata giurisprudenza sul tema.
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