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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00339/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. Dal testo emerge che il gravame conteneva due motivi: il primo deduceva l'inosservanza dell'art. 649, comma 1, c.p.p. in relazione al capo 2) dell'imputazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse impropriamente valorizzato una condotta già definita e quindi coperta dal divieto di cui al ne bis in idem; il secondo censurava il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, prospettando un vizio di legge e di motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi erano sostanzialmente reiterativi di doglianze già proposte in appello e disattese, dunque non specifici e solo apparenti, oltre che manifestamente infondati; in particolare, quanto all'art. 649 c.p.p., la Corte di merito si era limitata a richiamare la precedente condotta di incendio come mero elemento di valutazione della gravità complessiva della condotta intimidatoria, non come ulteriore punizione per il medesimo fatto. Quanto al bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, si trattava di valutazione discrezionale di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibili e comunque manifestamente infondati i due motivi: il primo perché non emergeva alcuna violazione dell'art. 649 c.p.p., essendo il riferimento alla condotta di incendio usato solo come criterio di valutazione della gravità complessiva; il secondo perché il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva è apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Norme richiamate

  • art. 649 comma 1 c.p.p.

    Il divieto di un secondo giudizio riguarda la punizione per il medesimo fatto; non è violato se il fatto già definito viene richiamato solo come elemento di valutazione della gravità complessiva di altra condotta contestata.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza; non consente una rivalutazione delle acquisizioni processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità i motivi di ricorso devono avere specificità effettiva: la mera riproposizione delle doglianze già sottoposte al giudice di merito e da questi disattese integra un motivo solo apparente e non è scrutinabile.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo la tenuta logico-argomentativa della decisione, non la diversa lettura del materiale probatorio o la rivalutazione delle risultanze processuali.
  • Il divieto di cui all'art. 649 c.p.p. opera quando si pretende di giudicare o sanzionare nuovamente il medesimo fatto; non opera se il fatto già definito è richiamato come semplice parametro valutativo della gravità di una diversa complessiva condotta.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva è valutazione discrezionale del giudice di merito e resta insindacabile in cassazione salvo arbitrio, illogicità manifesta o motivazione mancante.
  • Una motivazione che giustifichi l'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva in funzione dell'adeguatezza della pena irrogata è sufficiente a rendere la decisione immune da censura di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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