Cassazione Civile, Sentenza n. 25161/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello di Mazzoni contro la sentenza della CTP di Piacenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso avverso una cartella di pagamento derivante da un'ingiunzione del 2005. Le ricorrenti contestavano: 1) la giurisdizione del giudice tributario (sostenevano che la sanzione era una sanzione amministrativa per un fatto-reato depenalizzato e quindi di competenza del giudice ordinario); 2) l'applicabilità del termine di decadenza biennale dell'art.25 DPR 602/73 (le ricorrenti sostenevano che dovesse invece applicarsi la prescrizione quinquennale prevista dall'art.28 della legge n.689/1981). Era inoltre in discussione la tempestività dell'impugnazione e la corretta applicazione delle regole di notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle Agenzie. Ha confermato che la giurisdizione è del giudice tributario perché l'ingiunzione e la cartella hanno ad oggetto sanzioni che trovano fondamento in un rapporto di natura tributaria (il contrabbando di tabacchi integra anche una sottrazione ai diritti di confine, cioè una posizione tributaria). Conseguentemente la Corte ha ritenuto applicabile il termine di decadenza biennale di cui all'art.25 del DPR n.602/1973 e non la prescrizione quinquennale della legge n.689/1981, accogliendo la conclusione della CTR che aveva dichiarato decaduto il potere di riscossione dell'Amministrazione in relazione alla cartella notificata nel 2012 riferita a un atto divenuto definitivo nel 2005. Il ricorso è stato dunque rigettato, le ricorrenti condannate alle spese processuali (liquidate in euro 13.200,00).
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 2
Appartengono alla giurisdizione tributaria ... le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari
La norma attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sulle sanzioni solo se queste hanno fondamento in un rapporto di natura tributaria; la Corte ha confermato l'applicabilità limitata quando la sanzione inerisce a un rapporto tributario (qui: sottrazione ai diritti di confine).
Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 28
Testo richiamato in motivazione come termine di prescrizione quinquennale per sanzioni amministrative
La prescrizione quinquennale si applica alle sanzioni amministrative non inerenti a rapporti di natura tributaria; nella fattispecie è stata esclusa perché la sanzione ha carattere tributario.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 25
Termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari (31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo)
Applicata dalla Corte al caso in cui la pretesa deriva da atto relativo a violazioni con natura tributaria: la decadenza biennale impedisce la riscossione con cartella notificata oltre il termine.
D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U.L.D.), art. 291-bis e art. 34
Norme del T.U. Doganale riferite al contrabbando e ai diritti di confine
Il contrabbando è stato qualificato come sottrazione alle entrate doganali/tributarie; per questo motivo le sanzioni connesse trovano fondamento in un rapporto tributario e rientrano nella giurisdizione tributaria.
Costituzione e giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.130/2008)
Richiamata in motivazione come precedente sulla delimitazione della giurisdizione tributaria
La Corte Costituzionale ha limitato l'ampliativa interpretazione dell'art.2 d.lgs.546/92: la giurisdizione tributaria non può essere estesa a sanzioni estranee al rapporto tributario. La Cassazione applica tale principio distinguendo i casi in cui la sanzione ha effettivo fondamento tributario.
Massime di principio
- Per stabilire la giurisdizione (tributaria vs ordinaria) non basta che l'organo che ha irrogato la sanzione sia un ufficio finanziario: occorre verificare se la sanzione abbia fondamento in un rapporto di natura tributaria. Se sì, la competenza è del giudice tributario.
- La depenalizzazione del fatto-reato non elimina automaticamente la rilevanza tributaria dell'illecito: se la condotta comportava sottrazione ai diritti di confine o altro elemento fiscale, la pretesa può restare di natura tributaria e sottostare alle regole della riscossione tributaria.
- Se la sanzione è qualificata come tributaria si applica il regime della decadenza dell'art.25 DPR 602/73 (termine biennale per iscrizione a ruolo), con possibile perdita del diritto alla riscossione se si supera tale termine.
- Se la sanzione è estranea al rapporto tributario, trova applicazione la prescrizione quinquennale prevista dalla legge sulle sanzioni amministrative (legge n.689/1981) e la competenza può essere del giudice ordinario o di altro giudice specializzato.
- La tempestività dei ricorsi collegati a notifiche effettuate ex art.26 comma 3 DPR 602/73 (notifica presso la casa comunale o altre forme previste) va valutata secondo i termini derivanti da tali modalità di perfezionamento e dalla giurisprudenza costituzionale che ne ha inciso l'efficacia retroattiva nei limiti indicati.
- Un ricorso può essere ritenuto autosufficiente e quindi ammissibile anche se non produce integralmente tutti i documenti richiamati, quando la esposizione sia chiara e le circostanze documentali richiamate siano incontestate.
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