Cassazione Penale, Ordinanza n. 34973/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, perché non sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. Il ricorso è stato sottoscritto dall'imputato con firma autenticata dal difensore, ma non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. La Corte rileva che, dopo la novella introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'art. 613 c.p.p. richiede a pena di inammissibilità che il ricorso sia sottoscritto da un difensore cassazionista. È quindi irrilevante l'autenticazione della firma da parte di un avvocato e anche la sottoscrizione "per accettazione" del mandato e della delega al deposito, perché non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto di impugnazione.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; non è sufficiente la sottoscrizione personale dell'imputato né l'autenticazione della firma da parte di altro avvocato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La novella è richiamata come fonte della nuova disciplina dell'art. 613 c.p.p., applicabile al caso perché il ricorso è stato proposto dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione è un atto tecnico riservato al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte non è sufficiente.
- L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un avvocato cassazionista non sana il difetto di sottoscrizione del difensore abilitato, perché non sostituisce la titolarità tecnica dell'atto d'impugnazione.
- La mera sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito non equivale a sottoscrizione dell'atto di ricorso e non rende ammissibile l'impugnazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il difetto sia imputabile a colpa del ricorrente.
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