Cassazione Penale, Ordinanza n. 24124/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva escluso l'assorbimento del reato di sostituzione di persona nella truffa e aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche nonché la recidiva, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per fatti qualificati come truffa e contestata anche sostituzione di persona. Il primo motivo deduceva l'assorbimento del reato di sostituzione di persona nella truffa, sostenendo una diversa lettura giurisprudenziale; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva questioni già prospettate e disattese in appello, con motivazione adeguata e coerente con l'orientamento consolidato, mentre i precedenti invocati dalla difesa erano non pertinenti e anche male richiamati. Il secondo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche e veniva ritenuto inammissibile in questa sede e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato valorizzando il significativo disvalore morale e sociale delle condotte e la reiterazione desunta da precedenti specifici contro il patrimonio. Il terzo motivo censurava la recidiva, ma è stato considerato meramente reiterativo e non scrutinabile in cassazione, a fronte di un giudizio di merito espresso in modo sintetico ma ritenuto sufficiente, fondato sulla pluralità di precedenti condanne e sulla conseguente aumentata capacità a delinquere.
Norme richiamate
Il reato di sostituzione di persona non è stato ritenuto assorbito nella truffa nel caso concreto, secondo un orientamento giurisprudenziale ritenuto costante dalla Corte territoriale e non scalfito dalle deduzioni difensive.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito considera gli elementi ritenuti rilevanti, come il disvalore delle condotte e la reiterazione, senza dover confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
La recidiva può essere motivata sinteticamente valorizzando la pluralità di precedenti condanne e la conseguente aumentata capacità a delinquere.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è scrutinabile una censura che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello e già motivate dalla Corte territoriale con argomentazione coerente e non manifestamente illogica.
- Il reato di sostituzione di persona non si considera automaticamente assorbito nella truffa: occorre verificare in concreto l'autonomia offensiva della condotta e la pertinenza dei precedenti invocati dalla difesa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, come gravità del fatto, disvalore sociale, reiterazione e precedenti specifici, senza dover esaminare analiticamente ogni allegazione difensiva.
- La contestazione della recidiva è infondata se la motivazione di merito dà conto, anche sinteticamente, della pluralità di precedenti condanne e dell'incremento della capacità criminale desunta da esse.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue come effetto processuale tipico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24105/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24106/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24107/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24108/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24109/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24110/2026 del 01/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →