Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18822/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare del divieto di dimora per il reato di furto in abitazione. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, sostenendo l'assenza di concrete occasioni di recidiva, la sua condizione di incensurato e il positivo comportamento processuale; (2) violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella scelta della misura, ritenuta inadeguata perché il divieto di dimora non impedirebbe furti commessi altrove e non sussisterebbero rapporti con la "malavita" romana tali da giustificare la misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui il sindacato di cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di legittimità e di eventuali illogicità manifeste, senza riesame degli elementi di fatto. Ha ritenuto corretta la valutazione prognostica del giudice di merito in tema di "attualità del pericolo" (non equiparabile a necessità di specifiche occasioni imminenti) e congrua la motivazione che ha evidenziato il possesso di molteplici arnesi da scasso e legami stabili con almeno un correi, giustificando la misura per interrompere relazioni criminali. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Norma richiamata per la presentazione della requisitoria scritta da parte del Sostituto Procuratore generale in Cassazione; attiene a modalità procedurali di deposito di osservazioni scritte.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Requisito dell'"attualità del pericolo" per le misure cautelari: interpretato come valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative; non richiede la previsione di specifiche occasioni imminenti, ma un'analisi della fattispecie concreta (modalità del fatto, personalità, contesto socio-ambientale).

  • art. 275, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la scelta della misura cautelare: il giudice deve adottare la misura meno afflittiva idonea a raggiungere la finalità cautelare; nel caso è stata ritenuta adeguata la misura del divieto di dimora per interrompere relazioni criminose e prevenire la reiterazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, riconducendo profili di colpa all'istante.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti formali dei motivi di ricorso in Cassazione (indicazione e delimitazione dei motivi presentati).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Previsione delle doglianze proponibili in Cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione). La Corte rileva che i motivi erano in realtà una richiesta di diverso apprezzamento dei fatti, non una censura di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rifa i fatti: in materia cautelare il suo controllo è limitato alla legittimità e all'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito.
  • Il requisito dell'"attualità del pericolo" per le misure cautelari va inteso come valutazione prognostica; non è necessario dimostrare l'imminenza di specifiche opportunità di recidiva, ma occorre motivare in base a modalità del fatto, personalità e contesto.
  • La scelta di una misura cautelare (es. divieto di dimora) può essere ritenuta adeguata anche per interrompere legami criminali locali, anche se l'offesa potrebbe essere commessa teoricamente in altro luogo; il giudice deve motivare il nesso tra misura e finalità cautelare.
  • In sede di ricorso per cassazione bisogna formulare censure di diritto e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; riproporre semplicemente una diversa valutazione dei fatti è inammissibile.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o frutto di un difetto di prospettazione giuridica possono comportare condanne alle spese e sanzioni in favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.