Cassazione Penale, Sentenza n. 18822/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare del divieto di dimora per il reato di furto in abitazione. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, sostenendo l'assenza di concrete occasioni di recidiva, la sua condizione di incensurato e il positivo comportamento processuale; (2) violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella scelta della misura, ritenuta inadeguata perché il divieto di dimora non impedirebbe furti commessi altrove e non sussisterebbero rapporti con la "malavita" romana tali da giustificare la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui il sindacato di cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di legittimità e di eventuali illogicità manifeste, senza riesame degli elementi di fatto. Ha ritenuto corretta la valutazione prognostica del giudice di merito in tema di "attualità del pericolo" (non equiparabile a necessità di specifiche occasioni imminenti) e congrua la motivazione che ha evidenziato il possesso di molteplici arnesi da scasso e legami stabili con almeno un correi, giustificando la misura per interrompere relazioni criminali. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la presentazione della requisitoria scritta da parte del Sostituto Procuratore generale in Cassazione; attiene a modalità procedurali di deposito di osservazioni scritte.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Requisito dell'"attualità del pericolo" per le misure cautelari: interpretato come valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative; non richiede la previsione di specifiche occasioni imminenti, ma un'analisi della fattispecie concreta (modalità del fatto, personalità, contesto socio-ambientale).
Norma che disciplina la scelta della misura cautelare: il giudice deve adottare la misura meno afflittiva idonea a raggiungere la finalità cautelare; nel caso è stata ritenuta adeguata la misura del divieto di dimora per interrompere relazioni criminose e prevenire la reiterazione.
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, riconducendo profili di colpa all'istante.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti formali dei motivi di ricorso in Cassazione (indicazione e delimitazione dei motivi presentati).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Previsione delle doglianze proponibili in Cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione). La Corte rileva che i motivi erano in realtà una richiesta di diverso apprezzamento dei fatti, non una censura di legittimità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rifa i fatti: in materia cautelare il suo controllo è limitato alla legittimità e all'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito.
- Il requisito dell'"attualità del pericolo" per le misure cautelari va inteso come valutazione prognostica; non è necessario dimostrare l'imminenza di specifiche opportunità di recidiva, ma occorre motivare in base a modalità del fatto, personalità e contesto.
- La scelta di una misura cautelare (es. divieto di dimora) può essere ritenuta adeguata anche per interrompere legami criminali locali, anche se l'offesa potrebbe essere commessa teoricamente in altro luogo; il giudice deve motivare il nesso tra misura e finalità cautelare.
- In sede di ricorso per cassazione bisogna formulare censure di diritto e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; riproporre semplicemente una diversa valutazione dei fatti è inammissibile.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o frutto di un difetto di prospettazione giuridica possono comportare condanne alle spese e sanzioni in favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
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