Cassazione Penale, Sentenza n. 13540/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per tentata rapina e lesioni aggravate. Specifiche censure: mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, mancata applicazione delle attenuanti generiche in prevalenza, mancata esclusione della recidiva, eccessività della pena base e dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha rilevato aspecificità dei motivi (censura generica della motivazione senza indicare punti precisi né dimostrare manifesta illogicità), tentativo non consentito di rinnovare la valutazione del merito e reiterazione dei motivi di appello senza concreto confronto con la motivazione della Corte d'Appello (c.d. 'doppia conforme'). La Suprema Corte ha confermato che le valutazioni sulla tenuità del fatto, sull'equivalenza aggravanti/attenuanti, sulla recidiva e sulla quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice quando la motivazione è congrua. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Predisposizione del rito del contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso (il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma)
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
La nozione di vizio di motivazione invocata dal ricorrente è riferita alla triade prevista dall'art. 606 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia evocato genericamente la triade senza indicare punti precisi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa o manifesta infondatezza; la Corte ha applicato questa sanzione (euro 3.000)
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa che giustificano la condanna alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che denuncia vizi della motivazione deve indicare in modo puntuale dove la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; censure generiche sono inammissibili.
- Non è possibile usare la cassazione per ottenere una rinnovata valutazione del merito o per proporre una ricostruzione alternativa dei fatti: contestazioni basate sul diverso apprezzamento delle prove sono improprie.
- Quando appello e primo grado sono conformi (doppia conforme) e i motivi di gravame non introducono elementi nuovi, la sentenza di appello si ‘salda’ con quella di primo grado e rende più difficile il sindacato di legittimità.
- Le valutazioni del giudice di merito su attenuanti, aggravanti, recidiva e quantificazione della pena sono sindacabili in Cassazione solo se emergono contraddizioni evidenti, aporie logiche manifeste o omissioni specifiche nella motivazione.
- Per contestare la mancata concessione della tenuità del fatto è utile fornire elementi concreti e parametri (es. valore preciso del bene sottratto) che dimostrino l'esiguità dell'offesa; valutazioni astratte non bastano.
- Ricorsi manifestamente infondati o meramente reiterativi possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e il versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
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