Cassazione Penale, Ordinanza n. 17898/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una causa di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità. È stata inoltre esclusa la rifusione delle spese in favore delle parti civili, poiché la loro memoria non ha apportato un utile contributo alla decisione.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Dal testo emerge che i primi due motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e respinte dal giudice di merito in ordine al giudizio di responsabilità, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni delle due persone offese e lamentando anche l'omessa valutazione di un'ulteriore doglianza. La Corte di cassazione rileva che la Corte territoriale aveva valorizzato come decisiva la registrazione di un incontro avvenuto il 18/1/2017, ritenendo non illogica la valutazione di attendibilità delle persone offese. Il terzo motivo invocava la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, ma la Corte lo reputa manifestamente infondato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata.
Norme richiamate
non emerge dal testo una norma specifica sul capo di condanna, ma la decisione applica il regime processuale dell'inammissibilità del ricorso per cassazione con le conseguenze economiche previste
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 2000
viene richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non si applica solo quando il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923
richiamata per escludere la rifusione delle spese alle parti civili in assenza di un utile contributo alla decisione
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974
richiamata nello stesso senso, per negare la liquidazione delle spese alle parti civili quando la memoria non apporti un contributo rilevante
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione di attendibilità delle persone offese, se sorretta da argomentazioni logiche e da un elemento probatorio ritenuto decisivo dal giudice di merito, non può essere utilmente censurata in cassazione con mere doglianze di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, non è possibile rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, perché l'inammissibilità impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente non sia incorso senza colpa nella causa di inammissibilità.
- Le parti civili non hanno diritto alla rifusione delle spese in cassazione se la loro partecipazione non ha fornito un effettivo e utile contributo alla decisione.
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