Cassazione Civile, Ordinanza n. 12472/2025 del 11/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6532/2023, affidandolo a dieci motivi. Dalla decisione di legittimità non emergono i contenuti sostanziali della controversia definita dalla sentenza impugnata, perché il giudizio è stato chiuso per sopravvenuto accordo transattivo tra le parti. In pendenza del ricorso, infatti, entrambe le parti hanno dichiarato di aver stipulato una transazione e hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato che la transazione intervenuta tra le parti ha fatto venir meno l'interesse alla decisione del ricorso, determinando una sopravvenuta carenza di interesse. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo insussistenti i relativi presupposti processuali in caso di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Non si applica il cd. doppio contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228
La disposizione introduttiva del meccanismo del doppio contributo unificato non opera nei casi in cui manchino i presupposti processuali, come nell'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta stipula di un accordo transattivo tra le parti può determinare la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione.
- Quando il contrasto tra le parti cessa in modo incontroverso nel corso del giudizio, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo unificato.
- Se le parti chiedono congiuntamente la compensazione delle spese a seguito di transazione, la Corte può disporne l'integrale compensazione.
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