Sentenza n. 5978/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1681/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1681/2025, di riconoscere a ciascuna ricorrente il beneficio di € 500 annui mediante la carta elettronica per la formazione, per gli anni scolastici 2022/23 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1681/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscere a ciascuna il beneficio annuo di € 500 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, rispettivamente per l’anno scolastico 2022/23 e per l’anno scolastico 2021/22, in relazione al servizio a tempo determinato. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 marzo 2025, non era stata impugnata e la mancata impugnazione risultava da certificazione di cancelleria del 16 marzo 2026. Dedotto il persistente inadempimento, le ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della mancata esecuzione, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando i presupposti per l’ottemperanza: il titolo era passato in giudicato e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta, da attivare in caso di mancato adempimento, e ha disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale; la sentenza precisa inoltre le modalità e i termini per la presentazione della parcella e gli adempimenti telematici del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se spettanti, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
La procedura di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, fino al soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
L’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione è un presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
artt. 55, 56 e 71 d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati e liquidati successivamente con decreto collegiale secondo le disposizioni richiamate; la parcella deve essere presentata nei termini di decadenza stabiliti dall’art. 71, computati dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l’esecuzione coattiva del titolo presuppone che il giudicato sia comprovato e che sia inutilmente decorso il termine dilatorio applicabile all’amministrazione debitrice.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme riconosciute dal titolo entro un termine e, in caso di persistente inadempimento, nominare un commissario ad acta per darvi esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1833/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1834/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →