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Sentenza

Sentenza n. 2951/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - rep. decreti DG Ammortizzatori. R 0001656.03.06-2025.Reiez - 117258 C.F. 12552300159 Matr. 4959699845, 4959699845, con il quale non è stata autorizzata l’istanza finalizzata all’approvazione del programma di crisi aziendale nonché la concessione del relativo trattamento straordinario di integrazione salariale, presentata dalla s.r.l. Tech Rain, con sede in Milano - unità di: Via Mario Bianchini, 60 - 00100 - Roma - RM – Via Napoli, 453 - 81024 - Maddaloni - CE per il periodo dal 9.1.2025 all’8.6.2025.

Giustizia amministrativa202509047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego della prosecuzione del programma di crisi aziendale e della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 9 gennaio 2025-8 giugno 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto con cui il Ministero ha negato la proroga della CIGS, deducendo, in primo luogo, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, carenza e lacunosità dell’istruttoria e motivazione stereotipata, per avere l’Amministrazione richiamato le risultanze delle verifiche ispettive e del precedente procedimento di riesame senza un’autonoma valutazione delle deduzioni societarie. Con il secondo motivo ha contestato l’omessa specificazione del carattere totale o parziale dell’inattuazione del piano di risanamento e, in caso di inattuazione parziale, dell’essenzialità e colpevolezza degli eventuali inadempimenti. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 25, commi 5 e 6, d.lgs. n. 148/2015, sostenendo che il piano era stato attuato, o comunque che le difficoltà erano non imputabili alla società; ha inoltre richiamato l’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 148/2015 e il principio di proporzionalità. Con il quarto motivo ha censurato l’asserita violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 3 l. n. 241/1990, lamentando il mancato esercizio dei presupposti dell’autotutela, l’omessa comparazione tra interesse pubblico e privato, la violazione della proporzionalità e la lesione dell’affidamento maturato sulla base della partecipazione dell’Amministrazione al tavolo di crisi presso il MIMIT. La società sosteneva, in particolare, di avere ricercato nuovi clienti e di avere salvaguardato l’occupazione, mentre la restituzione dei rami d’azienda alla società concedente sarebbe stata determinata da difficoltà non imputabili e dal comportamento dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148/2015 attribuisca agli uffici territoriali dell’Ispettorato il compito di verificare l’adempimento degli impegni aziendali e che le risultanze ispettive assumano rilievo decisivo nel procedimento di riesame. Tuttavia, ha escluso che il Ministero si sia limitato a recepire formalmente le relazioni ispettive: il decreto conteneva una valutazione autonoma e indicava le ragioni del diniego, individuate nella totale inattuazione del piano, nell’assenza di azioni correttive e nella retrocessione dei rami d’azienda e dei lavoratori alla società concedente. I secondi e terzi motivi sono stati respinti perché il provvedimento identificava chiaramente l’inadempimento nel mancato rispetto degli impegni del piano. Il Collegio ha ricordato che la CIGS costituisce un intervento eccezionale, finanziato dalla collettività, soggetto a stretta interpretazione, e che il giudice amministrativo può sindacare la valutazione ministeriale soltanto in presenza di illogicità manifesta, palese incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti. L’impresa non deve necessariamente conseguire il risultato finale del piano, ma deve attivarsi diligentemente per attuare le misure previste, secondo buona fede e correttezza. Nel caso concreto, le risultanze ispettive e le stesse dichiarazioni della società dimostravano l’assenza di azioni correttive, l’impossibilità di ulteriore implementazione del piano, la chiusura dell’unità di Maddaloni, lo svolgimento dell’attività in smart working e la restituzione dei rami d’azienda. L’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 148/2015 è stato ritenuto inconferente, poiché disciplina la diversa integrazione salariale ordinaria e le situazioni temporanee non imputabili all’impresa; in ogni caso, l’inadempimento accertato non risultava imprevedibile né riconducibile a fattori esterni imponderabili, essendo la crisi già conosciuta dall’impresa al momento della richiesta della CIGS. Il quarto motivo è stato respinto perché il potere previsto dall’art. 25, comma 6, non è autotutela decisoria ai sensi della l. n. 241/1990, bensì potere di amministrazione attiva volto a verificare il rispetto degli impegni assunti in presenza della percezione di un beneficio pubblico. Non era quindi necessaria la comparazione propria dell’annullamento d’ufficio, né poteva prevalere l’affidamento della società, tanto più che la partecipazione dell’Amministrazione al tavolo di crisi presso il MIMIT aveva presupposti e finalità diversi dalle verifiche sulla prosecuzione della CIGS. Spese integralmente compensate per la complessità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148/2015

    laddove dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    La disposizione attribuisce agli uffici territoriali dell’Ispettorato le verifiche sugli impegni aziendali e configura, in caso di mancata attuazione del programma, un potere ministeriale di verifica e di riesame del beneficio.

  • art. 21, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 148/2015

    La prosecuzione della CIGS per crisi aziendale presuppone la verifica della concreta attuazione del piano di risanamento originariamente approvato, in continuità logico-temporale con il programma di prosecuzione.

  • art. 21, comma 3, d.lgs. n. 148/2015

    La CIGS per crisi aziendale è finalizzata a fronteggiare squilibri produttivi, finanziari, gestionali o derivanti da condizionamenti esterni; il piano costituisce il presupposto dell’intervento pubblico.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. n. 148/2015

    situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti

    La norma riguarda l’integrazione salariale ordinaria e non è applicabile alla CIGS per crisi aziendale; la nozione di non imputabilità concerne fattori esterni, imprevedibili e non dominabili con l’ordinaria diligenza, non la mera conseguenza economica di scelte aziendali.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è adeguatamente motivato quando, anche mediante il richiamo agli atti istruttori, individua il mancato rispetto degli impegni del piano e le specifiche circostanze che lo dimostrano.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Le osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi possono costituire elementi dell’istruttoria e della motivazione del diniego, quando siano effettivamente valutate dall’Amministrazione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Il principio di correttezza e buona fede non fonda un affidamento tutelabile sulla prosecuzione della CIGS quando la partecipazione dell’Amministrazione a un tavolo di crisi ha finalità e presupposti diversi dal procedimento di verifica dell’attuazione del piano.

Massime di principio

  • La prosecuzione della CIGS per crisi aziendale presuppone la concreta attuazione delle misure previste dal piano di risanamento originariamente approvato; l’impresa non è tenuta a conseguire necessariamente il risultato finale, ma deve adoperarsi diligentemente per realizzare le azioni pianificate, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
  • Il potere ministeriale di riesame previsto dall’art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148/2015, pur riferendosi a un beneficio già concesso, è un potere di amministrazione attiva volto a verificare il rispetto degli impegni aziendali e non costituisce esercizio di autotutela decisoria ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990; non richiede quindi la comparazione degli interessi secondo i presupposti propri dell’annullamento d’ufficio.
  • Il giudice amministrativo sindaca il diniego o l’annullamento di un trattamento di integrazione salariale fondato su valutazioni tecniche dell’Amministrazione soltanto quando la decisione sia manifestamente illogica, palesemente incongruente, inattendibile o affetta da travisamento dei fatti; il sindacato si arresta quando la valutazione risulti plausibile rispetto ai presupposti normativi.
  • L’inadempimento del piano di risanamento può essere desunto dalle relazioni ispettive e dalle dichiarazioni rese dalla stessa impresa nel contraddittorio procedimentale, comprese l’assenza di azioni correttive, l’impossibilità dichiarata di ulteriore implementazione del piano e la restituzione dei rami d’azienda e dei lavoratori.
  • La nozione di non imputabilità prevista per l’integrazione salariale ordinaria riguarda fatti naturali o umani esterni, imprevedibili e non dominabili con l’ordinaria diligenza, quali caso fortuito, forza maggiore, factum principis o fatto illecito del terzo; non comprende la crisi economica già conosciuta dall’impresa né le conseguenze di scelte aziendali o dell’omessa attuazione del piano.
  • La partecipazione dell’Amministrazione a un tavolo istituzionale di crisi non determina, di per sé, un affidamento tutelabile sulla concessione o prosecuzione della CIGS, quando quel tavolo abbia finalità diverse dalle verifiche specificamente previste dalla disciplina degli ammortizzatori sociali.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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