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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8962/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato l'efficacia degli atti compiuti dal Tribunale di Vibo Valentia sino all'udienza del 14/09/2022, con unico motivo fondato sulla violazione degli artt. 42 e 37 c.p.p. Deduceva due profili: a) errore nel determinare il momento in cui si sarebbe realizzata l'incompatibilità dei giudici (la Corte territoriale aveva collegato tale momento al deposito della motivazione della sentenza, mentre il ricorrente sosteneva che la condizione si determina quando il giudice forma il convincimento, ossia al momento della pronuncia del dispositivo); b) errata valutazione circa l'efficacia o nullità degli atti processuali adottati dal collegio ricusato, che avrebbe omesso di esaminare numerosi atti decisori e di contenuto probatorio (anche in relazione ai verbali stenotipici delle udienze e ad una tabella di centinaia di atti prodotta dalla difesa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il momento rilevante per la verificazione dell'incompatibilità sia la data della sentenza-decisione (lettura del dispositivo: qui 27/10/2020) e non il deposito delle motivazioni (5/03/2021). Ha affermato che, alla luce delle Sezioni Unite (Tanzi, Gerbino) e della pronuncia della Corte costituzionale n. 283/2000, l'accertamento deve estendersi a tutta l'attività processuale del giudice ricusato (atti decisori e non decisori): le decisioni colpite dal difetto di imparzialità sono sanzionate con nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) c.p.p., mentre "ogni altra attività processuale" può essere dichiarata inefficace. La Corte ha censurato la Corte d'appello per avere limitato il controllo a una parte degli atti probatori e per non avere effettuato un esame puntuale, atto per atto, delle conseguenze della compromissione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati, con controllo selettivo e analitico degli atti a decorrere dalla pronuncia ritenuta pregiudicante.

Norme richiamate

  • art. 42 cod. proc. pen.

    Regola il controllo sugli atti compiuti dal giudice ricusato e la valutazione dell'efficacia/inefficacia: la Corte richiama l'obbligo di verifica selettiva "atto per atto" per stabilire se gli atti possano essere recuperati; va applicato estensivamente all'intera attività processuale (decisoria e non).

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Riguarda le cause di incompatibilità. La Corte richiama la lettura costituzionale (Corte cost. n. 283/2000) secondo cui la valutazione pregiudicante del giudice va individuata nella formazione del convincimento sul merito, con riferimento alla funzione giudiziaria esercitata.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Contiene norme sul "merito della ricusazione"; la Corte ne interpreta l'art. 41, comma 3, come attribuendo al giudice competente il compito di un controllo selettivo puntuale sugli atti che potrebbero conservare efficacia.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Norma sulla forma della sentenza: la Corte distingue tra sentenza-decisione (lettura del dispositivo) e sentenza-documento (motivazione e deposito), attribuendo rilievo decisorio al momento della pronuncia del dispositivo.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la distinzione sanzionatoria: il difetto di imparzialità determina la nullità delle "decisioni" ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), mentre per le altre attività processuali può rilevare l'inefficacia.

Massime di principio

  • Il dies a quo per valutare la compromissione della terzietà del giudice è la pronuncia del dispositivo (sentenza-decisione), non il successivo deposito delle motivazioni: l'effetto pregiudicante nasce quando il giudice forma il convincimento.
  • In caso di ricusazione accolta occorre un controllo selettivo e puntuale "atto per atto" (merito della ricusazione) per verificare quali atti siano nulli (decisioni) e quali possano risultare invece inefficaci (altre attività processuali).
  • La nozione di "atti del procedimento" ai fini dell'art. 42 comprende atti decisori, atti probatori, atti interlocutori e ogni attività processuale compiuta dal giudice: non vanno operate distinzioni arbitrarie tra categorie di atti senza valutazione concreta.
  • La dichiarazione successiva di ricusazione produce effetti retroattivi sulla sfera degli atti compiuti dal giudice dal momento in cui il suo convincimento sulla responsabilità è stato formato; pertanto le attività svolte dall'udienza di pronuncia in poi devono essere riesaminate.
  • È necessario esaminare documentazione istruttoria (verbali stenotipici, elenchi di ordinanze, provvedimenti di udienza) per accertare la portata della compromissione e determinare se singoli atti siano idonei a pregiudicare la garanzia di imparzialità.
  • Le decisioni delle Sezioni Unite (Tanzi, Gerbino) e la giurisprudenza costituzionale devono guidare il giudice del rinvio: l'operazione non è meramente ricognitiva ma una verifica sostanziale sulla recuperabilità di ciascun atto.

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