Cassazione Penale, Sentenza n. 3735/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di merito per ragioni diverse. SALVATORI contestava la sua condanna per ricettazione/riciclaggio ritenendo che le risultanze avrebbero dovuto evidenziare il suo ruolo nel reato presupposto, denunciava la mancata applicazione dell'attenuante prevista nel capoverso dell'art. 648 c.p. (sostanzialmente per valore non elevato del bene) e la mancata concessione dell'indulto ex L. n.241/2006. CASASANTA deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per mancata risposta alle difese e per l'erronea valutazione delle prove: sosteneva di essere stato solo intermediario nella vendita di un'auto incidentata, di non averne la disponibilità al momento del furto dell'auto di PARADISI e di non aver avuto contatti con il veicolo rubato; inoltre censurava il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per SALVATORI ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: il veicolo rubato del PARADISI era stato trovato nel parcheggio/autorimessa di SALVATORI il giorno successivo al furto, con targhe e centralina di altra auto montate e targhe originali nel bagagliaio; SALVATORI non ha fornito spiegazioni sulla provenienza o sulla disponibilità del mezzo e non ha provato che l'auto fosse di "non ridotto valore" per ottenere l'attenuante del capoverso dell'art. 648 c.p.; la questione dell'indulto è stata ritenuta priva di consistenza. Per CASASANTA la Corte ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie dei giudici di merito, sindacato non consentito in Cassazione salvo i casi di motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; la ricostruzione di merito (tra cui l'uso della SCARPA come intestataria formale, il disconoscimento della fattura da parte del TRENO, e la valutazione complessiva della prova) è stata ritenuta coerente e non attaccabile in cassazione. La Corte ha confermato la decisione di merito nel senso di ritenere sussistente la responsabilità degli imputati per i fatti contestati, ha respinto le richieste di attenuanti e ha confermato il trattamento sanzionatorio nei minimi edittali; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione/attenuante nel capoverso)
La Corte ha ritenuto che l'attenuante prevista nel capoverso non era applicabile per assenza di elementi concreti sul valore ridotto del bene; l'onere probatorio circa la sussistenza dell'ipotesi attenuata non è stato soddisfatto dal ricorrente.
La richiesta di applicazione dell'indulto è stata giudicata manifestamente infondata o non pertinente alle circostanze del caso, per cui la Corte ha respinto il motivo relativo all'indulto.
Principio giurisprudenziale sulla limitazione del sindacato di Cassazione
La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui in Cassazione non sono ammissibili censure che si risolvono in un sindacato di merito sull'apprezzamento delle prove, salvo che si dimostri la mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; doglianze che sollecitano una diversa valutazione della persuasività degli elementi probatori sono inammissibili.
Massime di principio
- In Cassazione è inammissibile impugnare una sentenza limitandosi a una diversa valutazione delle prove; bisogna dedurre vizi di diritto o una motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria su punti essenziali.
- Quando un bene provento di reato è rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, è necessario fornire spiegazioni concrete e documentate sulla provenienza e sulla modalità di acquisizione per escludere responsabilità; l'assenza di tale spiegazione favorisce la conclusione di responsabilità.
- Per ottenere attenuanti specifiche (es. capoverso art. 648 c.p.) occorre allegare e provare elementi concreti che giustifichino l'applicazione; mere congetture sul valore dell'oggetto sono insufficienti.
- Le domande relative a benefici di clemenza o indulto vanno supportate da chiari presupposti normativi e da elementi temporali e soggettivi che ne consentano l'applicazione; la sola enunciazione non è sufficiente.
- La cosiddetta 'doppia conforme' (decisioni concordi di primo e secondo grado) rafforza la stabilità della valutazione probatoria e rende più difficile il successo di censure in Cassazione.
Testo integrale
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