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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37467/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione (in particolare art. 192 c.p.p.) per insufficienza e scarsa univocità della prova indiziaria: la sentenza avrebbe valorizzato solo il possesso delle chiavi dello scantinato e la sproporzione tra il denaro sequestrato e le capacità economiche della Iorio, traendone la prova di un'attività di spaccio senza riscontri diretti; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (assenza di spiegazione su come la volontà della ricorrente sarebbe stata coartata dal marito); 3) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per errore materiale nel nominativo (nel capo di imputazione risultava "Daniele Iorio" invece di "Daniele Ruggiero"), con pregiudizio della difesa poiché Ruggiero non era stato formalmente indagato; 4) travisamento della prova relativamente ai documenti prodotti a dimostrare la lecita provenienza del denaro (contratto di franchising e vendita di attrezzature), che la ricorrente sosteneva appartenessero all'ex marito e sarebbero state vendute legittimamente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: sul piano processuale ha escluso la violazione del principio di correlazione perché il contenuto fattuale contestato nel capo di imputazione corrispondeva a quello ritenuto in sentenza e l'errore materiale nel nome non ha cagionato sorpresa di difesa; sul merito ha confermato la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto la cantina riconducibile alla Iorio (chiavi nella disponibilità unicamente di Iorio e Di Conza, presenza di suppellettili riconducibili a Iorio) e hanno ritenuto la giustificazione sul possesso della somma (72.140 euro) inverosimile anche alla luce del contratto di franchising prodotto. Pertanto è confermata la condanna (nella sentenza d'appello la pena era stata rideterminata in anni 2, mesi 8, giorni 20 di reclusione e euro 14.000 di multa) e la richiesta del Procuratore Generale di dichiarare il ricorso inammissibile è stata accolta nella sostanza (rigetto del ricorso). La trasmissione degli atti alla Procura per la posizione di Daniele Ruggiero, disposta dalla Corte d'appello, non è stata annullata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    La norma è stata applicata in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la disponibilità del locale (cantina) e degli strumenti per il confezionamento, unitamente ad altri elementi indiziari, potessero dimostrare la detenzione riconducibile alla ricorrente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso in relazione alla valutazione degli indizi e delle prove; la Corte di Cassazione ha però confermato che la valutazione della prova rimane di merito e che il sindacato di legittimità è limitato al controllo della logicità e completezza della motivazione, non a una rinnovata valutazione dei fatti.

  • Principio di correlazione tra accusa e sentenza (giurisprudenza consolidata citata)

    La Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui non vi è violazione del principio quando, considerata nella sua interezza la contestazione, gli elementi essenziali del fatto addebitato corrispondano a quelli ritenuti in sentenza; l'errore materiale nel nominativo non determina di per sé violazione se non vi è eterogeneità o sorpresa rispetto al contenuto essenziale dell'addebito.

Massime di principio

  • La disponibilità esclusiva delle chiavi di un locale in cui è stata trovata sostanza stupefacente e la presenza in quell'ambiente di oggetti riconducibili a un soggetto possono costituire, come elemento indiziario significativo, prova della sua responsabilità per detenzione, se la ricostruzione logica è completa e motivata.
  • Somme ingenti di denaro in contanti, occultate e accompagnate da giustificazioni inverosimili, possono rafforzare il convincimento della responsabilità anche se il capo d'imputazione non contesta espressamente la cessione; la relativa valutazione resta comunque di merito e va criticata con elementi probatori specifici e non con mere asserzioni generiche.
  • Un errore materiale nel riportare il nominativo di un terzo nell'imputazione non comporta automaticamente nullità o vizio se il contenuto fattuale dell'accusa è rimasto invariato e la difesa ha potuto conoscere e confrontarsi con gli elementi sostanziali dell'addebito.
  • In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato è limitato al controllo della logicità, della completezza e della coerenza della motivazione: non è possibile ottenere l'annullamento per una diversa valutazione del merito a meno che non emerga un palese vizio logico o travisamento della prova.
  • Per contestare efficacemente condanne fondate su prove indiziarie è necessario proporre prove concrete e specifiche che contrastino i passaggi logici fondamentali adottati dal giudice di merito (es. documenti che attestino la disponibilità delle chiavi ad altri soggetti, evidenze sulla titolarità del denaro, testimonianze o prove che smentiscano la pertinenza del locale).

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