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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10987/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili impugnavano la sentenza del GUP di Imperia del 25/03/2022 per violazione di legge (art. 444 c.p.p.), denunciando l'omessa liquidazione e la mancata motivazione sulla richiesta di rifusione delle spese di parte civile presentata tempestivamente mediante nota spese in sede di udienza preliminare; chiedevano la cassazione della parte della sentenza relativa alla mancata condanna dell'imputato al pagamento di tali spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle parti civili: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa liquidazione delle spese a favore delle parti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.). La Corte ha ritenuto fondata la censura per mancanza di motivazione sulla reiezione della istanza di liquidazione delle spese, richiamando la norma di cui all'art. 444 c.p.p. Ha inoltre spiegato di non applicare retroattivamente la nuova procedura prevista dall'art. 573, comma 1-bis c.p.p., per ragioni di tutela del diritto di difesa e di coerenza con la giurisprudenza consolidata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    "se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale."

    Il giudice penale, nel patteggiamento, non può tacere sulla liquidazione delle spese di parte civile: in presenza di costituzione e note spese tempestive l'imputato deve essere condannato salvo giusti motivi per compensazione; l'omessa motivazione sulla mancata condanna è vizio rilevante e giustifica l'annullamento.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    La Corte precisa che le limitazioni all'impugnabilità previste da questa norma non operano rispetto alla statuizione sulla rifusione delle spese di parte civile nel caso di patteggiamento, atteso che tale questione è sottratta all'accordo tra le parti e quindi ammissibile in Cassazione.

  • art. 573, comma 1-bis c.p.p.

    La Corte ha ritenuto di non applicare retroattivamente la nuova procedura che prevede la verifica di ammissibilità da parte della Sezione penale e la trasmissione alla Sezione civile per la decisione, per non ledere il diritto di difesa dei ricorrenti che avevano impugnato in base alla disciplina previgente.

  • art. 622 c.p.p.

    In caso di annullamento limitato alla liquidazione delle spese, la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, confermando che la parte civile può riassumere il giudizio davanti al giudice civile o rinunciarvi.

Massime di principio

  • Se una parte civile si costituisce prima della sentenza di patteggiamento e presenta tempestivamente nota spese, il giudice non può omettere di liquidare le spese senza motivazione: l'omessa motivazione è motivo di annullamento.
  • La statuizione sulla rifusione delle spese di parte civile in caso di patteggiamento non rientra nell'accordo tra le parti ed è quindi impugnabile in Cassazione; le limitazioni di impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, non operano in questo ambito.
  • Quando la Corte di Cassazione rileva omissioni nella liquidazione delle spese, può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo giudizio al giudice civile competente secondo l'art. 622 c.p.p.
  • Le modifiche procedurali introdotte successivamente (es. art. 573, comma 1-bis) non devono essere applicate retroattivamente se la loro applicazione interromperebbe il quadro normativo di riferimento su cui le parti hanno fatto affidamento, per non ledere il diritto di difesa.
  • Per tutelare i propri diritti le parti civili devono costituirsi tempestivamente e depositare la nota spese in modo documentato e produttibile in udienza; in caso di omissione del giudice è possibile impugnare per ottenere la liquidazione o il rinvio al giudice competente.

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