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Ordinanza

Ordinanza n. 12478/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione: - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, datato 8 maggio 2026 e notificato in pari data, tramite il quale la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ha giudicato il sig. Pietro Catania non idoneo a causa della presenza di "tatuaggi su parte del corpo non coperta dall'uniforme" e dei relativi allegati; - del verbale redatto dalla Commissione in data 8 maggio 2026 per l'espletamento degli accertamenti psicofisici del ricorrente contenente il giudizio finale nonché la motivazione del giudizio di non idoneità e dei relativi allegati; - di ogni verbale e atto, anche non conosciuto, della commissione inerente all'accertamento dei requisiti psico-fisici del ricorrente ed in particolar modo quelli relativi all'accertamento della presenza di tatuaggi e di ogni atto che la difesa allega e produce; - del decreto datato 27 maggio 2026 di approvazione della graduatoria di merito e della relativa graduatoria; - del decreto del Capo della Polizia - Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza datato 22 aprile 2025 con cui veniva indetto il concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi Agenti della Polizia di Stato; - del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 6 ottobre 2025, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, con il quale è stato disposto, tra l'altro, l'ampliamento dei posti della sopracitata procedura da 2.059 a 2.159; - del decreto di approvazione della graduatoria di merito dei candidati e della relativa graduatoria di merito datata 27 maggio 2026 e dei relativi ed eventuali successivi scorrimenti; - di ogni altro atto, anche depositato, comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche non conosciuto, nella parte in cui sia lesivo della posizione dell'odierna ricorrente; e per la condanna dell'amministrazione a revocare il provvedimento di non idoneità di parte ricorrente, con la conseguente ammissione alle successive fasi del concorso.

Giustizia amministrativa202606621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per la presenza di tatuaggi su parte del corpo non coperta dall'uniforme, connesso alla procedura concorsuale per allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale dell'8 maggio 2026 con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici lo ha giudicato non idoneo per la presenza di tatuaggi su parte del corpo non coperta dall'uniforme, nonché gli ulteriori verbali e atti relativi agli accertamenti, il decreto di approvazione della graduatoria e gli atti della procedura concorsuale. Ha chiesto anche la condanna dell'amministrazione a revocare il giudizio di non idoneità e ad ammetterlo alle successive fasi del concorso. A sostegno della domanda cautelare ha prodotto materiale fotografico e una certificazione medica concernente la rimozione del tatuaggio sul collo. La contestazione si fonda, in particolare, sulla tesi che alla data della visita concorsuale non fosse più configurabile un tatuaggio idoneo a giustificare l'esclusione, ma soltanto lievissimi esiti di avanzata rimozione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non fosse del tutto privo di fumus boni iuris, pur riservando l'approfondimento alla fase di merito. Ha valorizzato l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2026, n. 512, relativa a una fattispecie in parte sovrapponibile, nella quale era stata considerata rilevante la certificazione medica attestante la modestissima presenza di pigmento residuo e la completa ablazione ed eliminazione linfatica del pigmento. Ha inoltre considerato congiuntamente il materiale fotografico, il verbale della Commissione, che descriveva soltanto lievissimi esiti di avanzata rimozione del tatuaggio sul lato destro del collo, e la certificazione medica prodotta, ritenendoli idonei a sostenere che il segno non potesse più essere qualificato come tatuaggio tale da giustificare la non idoneità. Nel bilanciamento degli interessi ha ordinato al Ministero dell'Interno di riesaminare la posizione del ricorrente mediante una Commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, con obbligo di depositare gli esiti del riesame nel giudizio. Ha autorizzato il ricorrente a integrare il contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale, disponendo la pubblicazione sul sito del Ministero di un sunto del ricorso e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa dei graduati, entro trenta giorni, e il deposito della documentazione entro i successivi dieci giorni. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla prosecuzione fissata per il 1° dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti cautelari, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la non idoneità psico-fisica concorsuale fondata sulla presenza di un tatuaggio può risultare assistita da fumus boni iuris quando la documentazione fotografica, il verbale della commissione e la certificazione medica evidenzino soltanto lievissimi esiti di una rimozione avanzata, tali da porre in dubbio che alla data della visita sussistesse ancora un tatuaggio idoneo a giustificare l'esclusione.
  • Quando sussista un fumus cautelare non trascurabile e sia necessario verificare nuovamente la condizione psico-fisica del candidato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il riesame della posizione da parte di una commissione composta diversamente da quella che ha adottato il giudizio originario.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo all'esclusione da una procedura concorsuale, il giudice può privilegiare il riesame della posizione del candidato, senza anticipare definitivamente la decisione di merito sull'idoneità.
  • L'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale può essere autorizzata per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso e degli estremi della decisione, con successivo deposito della documentazione attestante l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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