Cassazione Civile, Ordinanza n. 12660/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni relitti di una de cuius. In primo grado alcuni eredi agivano per la divisione nei confronti di un coerede, che si difendeva sostenendo l'esistenza di un accordo divisionale già intervenuto e chiedendone l'accertamento in via riconvenzionale. Il Tribunale rigettava entrambe le domande, ritenendo non provata la titolarità dei beni in capo alla massa ereditaria per mancata produzione del titolo di acquisto e della documentazione ipo-catastale. In appello uno degli eredi chiedeva rimessione in termini per produrre tali documenti e, in subordine, che la domanda fosse dichiarata improcedibile o inammissibile anziché rigettata. La Corte d'appello confermava il rigetto, qualificando la prova della comproprietà come fatto costitutivo della domanda e ritenendo preclusa la nuova produzione documentale in appello ex art. 345 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione delle norme sulle preclusioni istruttorie, sull'onere della prova e sulla rimessione in termini, sostenendo che nella divisione ereditaria non operino in modo rigido le preclusioni documentali, che l'azione di divisione sia un diritto potestativo non subordinato alla prova rigorosa del titolo come nella rivendicazione, e che, in mancanza di documentazione, il giudice avrebbe dovuto pronunciare una decisione di rito e non di merito. Invocava inoltre l'istituto dell'overruling e il favor per una decisione di merito che eviti la cristallizzazione della comunione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo l'assunto secondo cui la mancanza del titolo di acquisto e della certificazione ipo-catastale imponesse il rigetto della domanda di divisione: nella divisione giudiziale la prova della comproprietà deve essere fornita, ma non con il rigore richiesto nell'azione di rivendicazione; quando la titolarità comune non sia contestata e le risultanze istruttorie, incluse quelle del CTU, non lascino dubbi, la comproprietà può ritenersi provata anche mediante elementi indiziari e tecnici. Ha aggiunto che il rischio di divisione tra soggetti non legittimati è comunque fronteggiato dagli strumenti processuali a tutela del terzo pregiudicato o del litisconsorte pretermesso. Poiché nel caso concreto non vi era contestazione della proprietà e in primo grado erano state svolte due consulenze tecniche per accertare il titolo di provenienza, la Corte territoriale non si era conformata ai principi di diritto di legittimità.
Norme richiamate
In appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile; nel caso concreto la Corte d'appello aveva applicato la preclusione, ma la Cassazione ha cassato la decisione per errore sulla natura della prova richiesta nella divisione.
Richiamato dal ricorrente in tema di rimessione in termini; la decisione non sviluppa un principio autonomo sulla norma, ma censura il rigetto dell'istanza di rimessione in termini in rapporto alla natura della prova nella divisione.
La prova della comproprietà nella divisione grava sui condividenti, ma non in termini rigorosi equivalenti alla rivendicazione; ove la comproprietà sia non contestata e risultino elementi istruttori univoci, può reputarsi assolto l'onere probatorio.
La domanda di divisione ereditaria è espressione del diritto dei coeredi allo scioglimento della comunione; la sua proponibilità non è condizionata, nel caso concreto, alla rigorosa produzione del titolo di proprietà come fatto costitutivo da provare con le forme richieste dalla rivendicazione.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disponibilità della domanda e all'iniziativa di parte.
Richiamato dal ricorrente in tema di interesse ad agire e alla decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle preclusioni istruttorie, ratione temporis applicabile.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare il regime delle preclusioni istruttorie.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva.
art. 42 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di proprietà e alla comunione.
Massime di principio
- Nella divisione giudiziale la prova della comproprietà è necessaria, ma non richiede il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendicazione o del mero accertamento della proprietà, poiché il giudizio mira ad accertare un diritto comune già affermato dalle parti e a trasformarlo in diritti esclusivi su beni determinati.
- Quando la titolarità comune dei beni non sia contestata e le risultanze istruttorie, comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, non lascino dubbi sulla compossessione o comproprietà, il giudice può ritenere provata la comunione anche senza la produzione del titolo di provenienza e della certificazione ipo-catastale.
- La mancanza della documentazione ipocatastale non comporta automaticamente il rigetto nel merito della domanda di divisione; il giudice deve valutare se la comproprietà risulti comunque accertata e, in presenza di problemi di legittimazione di terzi, la tutela può essere assicurata dagli ordinari rimedi processuali.
- Nelle controversie divisorie il giudice non può equiparare meccanicamente la prova della comunione a un fatto costitutivo da dimostrare con documenti ad substantiam, dovendo invece apprezzare la complessiva risultanza probatoria e l'eventuale non contestazione delle parti.
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