Cassazione Civile, Sentenza n. 14760/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune ha notificato ad Enel Produzione avviso di accertamento per l'anno 2018 contestando l'omessa denuncia e il mancato versamento della TOSAP per opere (condotte elettriche) posizionate nel sottosuolo di aree del patrimonio comunale (gravate da usi civici). Enel ha impugnato l'atto denunciando: difetto di motivazione; errori nei criteri di individuazione e applicazione della tariffa; carenza di prova (art. 2697 c.c.) sulla natura del bene e sulla tariffa applicabile; violazione dell'art. 38 d.lgs. 507/1993 sostenendo che non vi era occupazione di suolo destinato all'uso della generalità dei cittadini; violazione degli artt. 46 e 47 d.lgs. 507/1993 chiedendo l'applicazione dei criteri ridotti per soggetti che svolgono attività strumentali a pubblici servizi; illegittimità della sanzione per omessa denuncia per mancanza del requisito soggettivo (art. 5 d.lgs. 472/1997) e richiesta di disapplicazione delle sanzioni per condizioni obiettive di incertezza normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto le censure relative a motivazione dell'avviso (ritenuta sufficiente a delimitare la contestazione) e alla demanialità/usi civici (confermando la presunzione di demanialità dei terreni gravati da usi civici e l'onere a carico del contribuente di provarne la sdemanializzazione). Ha, però, accolto il quarto motivo (e per omesso esame dei profili sanzionatori il quinto e sesto motivi), affermando che l'attività di produzione di energia elettrica è riconoscibile come attività strumentale alla erogazione del servizio pubblico della rete elettrica e che, perciò, alla società possono applicarsi i criteri agevolativi previsti dall'art. 63 d.lgs. 446/1997 (e correlati). La Corte ha censurato la sentenza d'appello per non aver esaminato le doglianze relative alle sanzioni e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla CTR Campania in diversa composizione per: accertare il quantum della TOSAP dovuta secondo i criteri corretti; decidere sulle sanzioni e sulla possibile disapplicazione per incertezza normativa; regolamentare le spese di lite. In sintesi: parziale accoglimento del ricorso di Enel (sul profilo tariffario/agevolativo e su omissioni relative alle sanzioni) e rinvio per nuovo esame su quantificazione e sanzioni.
Norme richiamate
La Corte interpreta il requisito di motivazione dell'avviso tributario in senso funzionale: è sufficiente l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa per permettere la difesa del contribuente
art. 1, comma 162, legge n. 296/2006
Riferimento normativo collegato al principio motivazionale; utilizzato per valutare la completezza dell'avviso di accertamento
La disposizione che assoggetta a TOSAP le occupazioni su beni del demanio o del patrimonio indisponibile è stata interpretata nel senso che comprende anche le occupazioni di sottosuolo di aree demaniali/gravate da usi civici
artt. 46 e 47, d.lgs. n. 507/1993
Norme che prevedono criteri e possibili riduzioni per talune categorie: la Corte rileva che la loro portata può essere integrata/ridefinita alla luce del successivo art. 63 d.lgs. 446/1997
La Corte afferma che l'art. 63 (in particolare la lett. f) e il comma relativo) riconosce un regime agevolativo per le occupazioni strumentali all'esercizio di reti di pubblici servizi; la produzione di energia elettrica è ritenuta attività strumentale alla rete unica integrata e pertanto è ricompresa nel regime agevolativo
art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993
Prevede esenzioni in favore del Comune: la Corte osserva il carattere eccezionale delle agevolazioni e ne esclude l'automatica estensione alle società partecipate, salvo titolo normativo specifico
Norma sulle sanzioni tributarie che richiede il requisito della colpevolezza per l'irrogazione di certe sanzioni; la Corte ha rilevato l'omesso esame delle deduzioni della contribuente circa la mancanza di colpevolezza e la possibile disapplicazione per incertezza normativa
Principio sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha ribadito la presunzione di demanialità dei terreni gravati da usi civici e l'onere a carico del privato di provare la sdemanializzazione
Riferimento al giudicato: la Corte ricorda i limiti dell'efficacia del giudicato tra diversi periodi d'imposta e l'autonomia interpretativa dei giudici in assenza di giudicato interno
art. 1, commi 3 e 4, L. n. 10/1991
Norme richiamate nella censura sull'ambito delle attività rilevanti per il servizio a rete; usate a supporto della tesi che fasi diverse della filiera elettrica sono connesse e rilevanti
artt. 2, comma 1 e 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003
Richiamati in relazione alla disciplina del settore energetico per argomentare l'unitarietà della filiera e la strumentalità dell'attività di produzione rispetto alla rete
Massime di principio
- Le occupazioni di infrastrutture nel sottosuolo insistenti su beni demaniali o su terreni gravati da usi civici rientrano nel presupposto impositivo della TOSAP; la forma 'sotterranea' non esclude l'assoggettamento
- I terreni gravati da usi civici sono presunti demaniali; grava sul privato che eccepisce la non demanialità l'onere di provare la sdemanializzazione mediante atti univoci e concludenti
- La motivazione dell'avviso di accertamento per tributi locali richiede l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa (an e quantum) e non una dettagliata prova; ciò è sufficiente a garantire il diritto di difesa
- La produzione di energia elettrica può essere considerata attività strumentale alla rete di pubblici servizi e, dunque, le società di produzione possono beneficiare dei criteri agevolativi previsti dall'art. 63 d.lgs. 446/1997 quando sussistono vincoli di complementarietà ed esclusività nella filiera
- I giudicati su periodi d'imposta diversi non impediscono ad un giudice di riconsiderare l'interpretazione della norma a meno che non si sia formato un giudicato interno che vincoli la specifica questione
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su questioni rilevanti (es. sanzioni o istanze di disapplicazione) la decisione è viziata e può essere cassata con rinvio perché il tema sia esaminato
- In presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa il giudice può valutare la disapplicazione delle sanzioni, ma la questione deve essere espressamente esaminata e motivata
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