Cassazione Civile, Sentenza n. 14722/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Integra ha impugnato la decisione di apertura della liquidazione giudiziale sostenendo che, in quanto Associazione di Promozione Sociale iscritta nel RUNTS e priva di scopo di lucro, avrebbe dovuto essere assoggettata non alla liquidazione giudiziale (disciplinata dal Codice della crisi) ma alla liquidazione coatta amministrativa prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 112/2017. La ricorrente ha dedotto che le regole e i precedenti interpretativi relativi alle Imprese Sociali (IS) sarebbero applicabili anche agli altri enti del Terzo Settore (ETS), comprese le APS, e ha prospettato altresì una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione in relazione alla diversa disciplina tra IS ed altri ETS
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 14 del d.lgs. n. 112/2017, che riserva alle sole Imprese Sociali l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, non sia applicabile alle Associazioni di Promozione Sociale disciplinate dal d.lgs. n. 117/2017. La Corte ha motivato che esistono due plessi normativi distinti e non sovrapponibili (d.lgs. 112/2017 per le IS e d.lgs. 117/2017 per gli altri ETS), con rinvii reciproci non biunivoci: alle IS possono applicarsi, in quanto compatibili, le norme del Codice del Terzo Settore, mentre agli altri ETS si applicano, ove compatibili, solo le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione, ma non il d.lgs. 112/2017. La sentenza ha richiamato differenze formali (iscrizione nella sezione F del Registro delle Imprese per le IS con efficacia costitutiva; diverso regime di iscrizione nel RUNTS per gli ETS), differenze sostanziali (diverse finalità e vincoli gestionali, sistema di vigilanza e controllo ministeriale per le IS, trattamenti fiscali diversi) e ha concluso che le APS, quando svolgono attività commerciale prevalente con professionalità e organizzazione ai sensi degli artt. 2082 e 2195 c.c., possono essere assoggettate alla liquidazione giudiziale prevista dal Codice della crisi. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. Il ricorso è stato rigettato e la Corte ha disposto, dove applicabile, il raddoppio del contributo unificato; non è stata statuita condanna alle spese in assenza di difese degli intimati.
Norme richiamate
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (disciplina delle Imprese Sociali)
"Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore (...) e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita" (art. 1, comma 5)
Le imprese sociali sono soggette a una disciplina speciale; l'art. 14 che riserva la liquidazione coatta amministrativa alle IS non può essere esteso agli altri ETS in assenza di una previsione espressa
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (art. 14)
"In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"
L'art. 14 attribuisce alle sole imprese sociali la procedura speciale di liquidazione coatta amministrativa, con ruolo del Ministro del lavoro; norma di specialità non trasferibile alle APS
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)
"Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare" (art. 3)
Il CTS disciplina gli ETS diversi dalle IS; ove non previsto dal CTS si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile, ma non automaticamente le disposizioni speciali previste per le IS dal d.lgs. 112/2017
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (art. 35 e 36)
L'art. 35 definisce le APS e l'art. 36 regola l'impiego di lavoratori nelle APS; il CTS non prevede una disciplina specifica dell'insolvenza delle APS né una liquidazione coatta amministrativa riservata
Codice Civile (art. 2082 e art. 2195)
I requisiti dell'attività d'impresa (organizzazione e professionalità) e l'elencazione delle attività commerciali (art. 2195) sono usati per verificare quando un ETS svolge attività commerciale prevalente e può essere assoggettato alla liquidazione giudiziale
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Norma storica sulla liquidazione coatta amministrativa/régime concorsuale cui l'art. 14 rinvia per le IS
d.lgs. n. 117/2017 (art. 79 - disciplina fiscale)
Il trattamento fiscale differenziato tra IS e altri ETS è elemento che evidenzia la specialità normativa delle imprese sociali
Giurisprudenza e precedenti (Cass. sez. 1, nn. 29801, 32992, 33069, 33280 del 2023; Corte costituzionale n. 93/2022)
I precedenti citati riguardano le Imprese Sociali e non sono applicabili alle APS; la Corte ha richiamato la giurisprudenza per ribadire la distinzione tra categorie
Massime di principio
- L'articolazione normativa del 2017 ha creato due plessi distinti: le Imprese Sociali (d.lgs. 112/2017) hanno uno statuto speciale e non tutte le disposizioni loro applicabili sono trasferibili automaticamente agli altri ETS regolati dal d.lgs. 117/2017
- Solo le Imprese Sociali, iscritte nella specifica sezione del Registro delle Imprese (sezione F), sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 112/2017; le APS non acquisiscono tale regime per il solo fatto di essere ETS o per l'iscrizione nel RUNTS
- Un'APS che eserciti in via prevalente un'attività commerciale con i requisiti di professionalità e organizzazione (art. 2082 e art. 2195 c.c.) può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale ex Codice della crisi e dell'insolvenza
- Per ottenere il regime speciale di LCA occorre che l'ente concretamente soddisfi i requisiti sostanziali e formali previsti per le Imprese Sociali (qualifica, forma giuridica ammessa, iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese); la semplice appartenenza al Terzo Settore o l'iscrizione al RUNTS non è sufficiente
- Contestazioni di costituzionalità fondate sulla disparità di trattamento tra IS e altri ETS sono difficilmente percorribili quando la legge disponga una disciplina speciale motivata da differenze sostanziali di finalità, controllo e regime fiscale
- In pratica, per gli enti del Terzo Settore diversi dalle IS conviene valutare attentamente attività prevalente, natura economica e requisiti formali: attività commerciale prevalente e organizzata espongono all'applicazione delle regole ordinarie della crisi d'impresa (liquidazione giudiziale)
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