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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21396/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi non soddisfacevano l'onere di specificità richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p., perché non contenevano un confronto argomentato con la decisione impugnata. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 26 novembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che non fossero emersi elementi idonei ad affermare la sua responsabilità per i reati a lui addebitati. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano del tutto generiche e non si confrontavano in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza d'appello, né indicavano specificamente le ragioni di fatto e di diritto poste a base del dissenso.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma che imporrebbe il proscioglimento in presenza di elementi insufficienti per affermare la responsabilità; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il motivo è reputato generico.

  • art. 581 c.p.p.

    È richiamato quale norma che impone la specificità dei motivi di impugnazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    È richiamato come disposizione che sanziona con l'inammissibilità il ricorso privo dei requisiti di specificità e confronto con la decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato e non può risolversi in doglianze generiche o meramente assertive.
  • La specificità dei motivi richiede il confronto puntuale con le argomentazioni della decisione di merito, con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono il dissenso.
  • La deduzione di una violazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente, di per sé, a superare il vaglio di ammissibilità se non è accompagnata da motivi specifici e correlati alla motivazione della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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