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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 1988 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Atto di appello - Notifica a mezzo pec anteriore all'entrata in vigore del processo tributario telematico - Inammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica telematica effettuata anteriormente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio (entrato in vigore il 15 aprile 2017). Conseguenza processuale: la sentenza impugnata è divenuta definitiva (passata in giudicato).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva notificato l'atto di appello a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio. Secondo la normativa e la giurisprudenza richiamata, la notificazione telematica è efficace solo dopo l'entrata in vigore del relativo regime; pertanto la notifica effettuata anteriormente a tale data è da ritenersi inesistente e non semplicemente nulla.

Norme richiamate

  • d.m. 4/8/2015

    Stabilisce regole operative per il processo tributario telematico; è stato interpretato nel senso che la validità delle notifiche telematiche dipende dall'effettiva entrata in vigore del regime telematico nella specifica circoscrizione/regione

  • d.m. 163/2016

    Richiamato come normativa di dettaglio sul processo telematico; conferma che le modalità telematiche producono effetti solo dopo la loro attivazione ufficiale

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato in riferimento ai requisiti formali e temporali delle notificazioni; interpretato come norma richiamata per gli effetti processuali della notifica inesistente rispetto alle formalità richieste

  • Cass. 17941/16

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la notificazione telematica è efficace solo dopo l'entrata in vigore del relativo regime

  • Cass. 18321/17

    Conferma l'orientamento secondo cui notifiche telematiche effettuate prima dell'attivazione del sistema non producono effetti processuali

  • Cass. 15109/18

    Ulteriore pronuncia che consolida il criterio di inesistenza delle notifiche telematiche anteriori all'effettiva operatività del processo telematico

Massime di principio

  • Una notifica eseguita tramite PEC è valida solo dopo l'entrata in vigore del regime processuale telematico nel luogo competente: controllare sempre la data di efficacia territoriale del decreto di attuazione
  • Se la notifica telematica è antecedente all'entrata in vigore, va considerata inesistente (non mera nullità) e ciò comporta l'inammissibilità dell'impugnazione se non viene regolarizzata in modo valido nei termini
  • La regolarizzazione o la nuova notifica deve essere eseguita con le modalità ammesse dalla normativa vigente al momento della notifica: se il termine di impugnazione è scaduto, la sentenza impugnata può essere destinata a passare in giudicato
  • Prima di procedere con notifiche su base telematica verificare sempre le disposizioni attuative regionali o territoriali e la data in cui il servizio è divenuto operativo per evitare il rischio di inefficacia dell'atto
  • La distinzione tra inesistenza e nullità è cruciale: l'inesistenza preclude la sanabilità tardiva e produce effetti più gravi (come l'inammissibilità dell'appello e il passaggio in giudicato)

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