Cassazione Penale, Sentenza n. 06008/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Il Procuratore Generale contestava che la Corte territoriale avesse omesso di valutare elementi indizianti ritenuti decisivi: la disponibilita' dell'appartamento da parte di entrambi gli imputati, il rinvenimento di somme in contanti in banconote di piccolo taglio senza documentazione di attivita' lecita, la circostanza che uno degli imputati avrebbe deglutito un corpo estraneo poco prima del controllo, la presenza di materiale per il confezionamento e il fatto che il contratto di locazione risultasse intestato a un terzo soggetto. Il Procuratore chiedeva l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la valutazione della Corte d'appello, che aveva riformato la condanna di primo grado perche' la sola disponibilita' dell'immobile non era sufficiente a ritenere i due imputati responsabili alla luce della promiscuita' dell'alloggio e del continuo avvicendarsi di soggetti. La Corte territoriale aveva inoltre osservato l'assenza di elementi individualizzanti e l'inesistenza di prova che il materiale ingerito fosse un ovulo, dato il referto radiografico negativo. Conseguentemente e' stata confermata l'assoluzione per non aver commesso il fatto; e' stata revocata la confisca degli euro 430 rivendicati da Mbaye, mentre e' stata confermata la confisca della restante somma e della sostanza stupefacente.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
art. 73, comma 5, D.R.P. 309/1990
Norma in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; nella sentenza costituisce il titolo del reato attribuito agli imputati e il parametro per valutare se la custodia della sostanza nell'abitazione sia imputabile a loro
Giurisprudenza di legittimita'
Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Rv. 281016-02; Sez. 3, n. 42007 del 27/09/2012 (dep. 26/10/2012), Rv. 253605-01
Principio secondo cui, in appello, la diversa valutazione del materiale probatorio non deve avere forza persuasiva superiore a quella del primo grado, ma basta che sia dotata di pari plausibilita'; l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la non certezza della colpevolezza
Massime di principio
- La sola disponibilita' o frequentazione di un immobile dove e' rinvenuta sostanza stupefacente non e' sufficiente, di per se', a integrare la responsabilita' penale: occorrono elementi individualizzanti che colleghino la sostanza a uno specifico soggetto
- Quando l'alloggio e' utilizzato in modo promiscuo o vi e' continuo avvicendarsi di persone, il requisito dell'attribuibilita' della droga agli occupanti deve essere provato con indizi gravi, precisi e concordanti
- Allegazioni di condotte significative come l'ingestione di un corpo estraneo richiedono riscontri oggettivi (es. esito diagnostico favorevole o recupero dell'ovulo) per assumere valore probatorio decisivo
- Il possesso di denaro in contanti e materiale per confezionamento, se non collegato in modo specifico e probatorio agli imputati, puo' non essere sufficiente a dimostrare la finalita' di spaccio
- In appello e in sede di cassazione il ricorso deve mostrare errori di diritto o una manifesta illogicita' della valutazione probatoria; una diversa, plausibile valutazione dei fatti da parte del giudice di appello e' sufficiente a legittimare l'assoluzione
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