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Sentenza

Sentenza n. 282/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento - della graduatoria di merito emessa il 02.01.2023 a seguito di avviso di selezione pubblica indetta dal Comune di Montorio al Vomano, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per assunzioni con la qualifica di istruttore amministrativo-contabile categoria d posizione economica D1, a tempo pieno e determinato, per un periodo non superiore a 36 mesi.

Giustizia amministrativa202300071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del 2 gennaio 2023 relativa alla selezione pubblica per titoli e colloquio per assunzioni a tempo pieno e determinato nel profilo di istruttore amministrativo-contabile

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria di una selezione pubblica indetta dal Comune per assunzioni a tempo determinato nel profilo di istruttore amministrativo-contabile, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare, mediante scorrimento, la graduatoria ancora vigente di una precedente procedura concorsuale relativa allo stesso ambito professionale, anziché indire una nuova selezione. Ha dedotto violazione della legge n. 241/1990 e dell'obbligo di motivazione, eccesso di potere, mancato scorrimento della graduatoria, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Il Comune non si è costituito. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio la possibile genericità dei motivi, poiché rivolti essenzialmente contro la scelta di indire il nuovo concorso, senza impugnazione del relativo bando, e la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato inserito nella graduatoria impugnata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica dell'atto introduttivo ad almeno un controinteressato, individuabile tra i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno dei controinteressati; la violazione comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto tale profilo dirimente, senza definire nel merito la questione relativa all'obbligo di motivare la scelta di indire una nuova procedura invece di scorrere la precedente graduatoria. È rimasta distinta e non decisiva la questione, già rilevata in sede cautelare, della carenza di interesse e della possibile genericità dei motivi. La domanda cautelare era stata precedentemente respinta anche per mancata allegazione del pericolo di un danno grave e irreparabile. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno dei controinteressati

    L'impugnazione deve essere notificata ad almeno un controinteressato individuato secondo le indicazioni dell'atto impugnato, quando questi sia individuabile; nel caso di impugnazione di una graduatoria, tale soggetto può essere individuato tra i candidati inseriti nella graduatoria.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    inammissibilità del gravame

    L'omessa notifica del ricorso a un controinteressato determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    avviso ... di un ulteriore possibile profilo di inammissibilità

    Prima di decidere sulla questione rilevata d'ufficio, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando viene impugnata una graduatoria concorsuale, il ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei candidati inseriti nella graduatoria che rivesta la qualità di controinteressato individuabile; l'omissione della notifica comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
  • La contestazione della scelta dell'amministrazione di indire una nuova procedura selettiva in luogo dello scorrimento di una precedente graduatoria non equivale necessariamente a un'impugnazione specifica della graduatoria successiva: se i motivi sono diretti soltanto contro l'indizione del nuovo concorso e il relativo bando non è impugnato, può porsi un autonomo problema di genericità o inidoneità dell'impugnazione della graduatoria finale.
  • La mancata allegazione del pericolo di un danno grave e irreparabile può giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche quando restino riservate al merito questioni di inammissibilità o carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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