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Sentenza

Sentenza n. 953/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 101/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 4178/23 R.G. in data 10.01.2024, passata in giudicato il 10.07.2024 e notificata in forma esecutiva in data 03.09.2024.

Giustizia amministrativa202502352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora comprovata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 101/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 10 luglio 2024 e notificata in forma esecutiva il 3 settembre 2024. All’udienza camerale del 25 marzo 2026, il difensore della ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva eseguito la sentenza e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, senza tuttavia depositare documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha interpretato la richiesta di cessazione della materia del contendere, non supportata da idonea documentazione, come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. Applicando gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza accertare formalmente la completa esecuzione del giudicato. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in complessivi 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi anticipatario.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato dal TAR quale base processuale per la definizione del giudizio in presenza della sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente dichiara che l’amministrazione ha eseguito il giudicato ma non produce documentazione idonea a provarlo, la richiesta di cessazione della materia del contendere può essere interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, anziché una pronuncia di merito sull’avvenuta esecuzione del giudicato.
  • La condanna alle spese può essere posta a carico dell’amministrazione anche quando il ricorso per ottemperanza è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’esito della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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