Cassazione Civile, Ordinanza n. 07143/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2013 emesso da una società concessionaria della riscossione per conto di un comune. La contribuente aveva impugnato l’atto, ma sia il giudice di primo grado sia la commissione regionale avevano respinto le sue doglianze. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con due motivi, anzitutto la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame di documenti relativi ai poteri rappresentativi della soggetto che aveva sottoscritto l’avviso, sostenendo che l’atto era stato firmato da un amministratore delegato privo dei poteri necessari perché, secondo legge e statuto, l’attribuzione di tali poteri poteva avvenire solo con espressa delega del consiglio di amministrazione e non con delibera dell’assemblea ordinaria. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013 e degli artt. 1, comma 1, e 6, comma 4, l. n. 212/2000, in tema di esenzione IMU per beni-merce, assumendo che l’obbligo dichiarativo non sussistesse quando i dati utili erano già conosciuti dall’amministrazione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione, affinché svolga un nuovo esame nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dichiarato irrilevante la rinuncia al ricorso depositata dopo la camera di consiglio, perché intervenuta quando il procedimento decisorio si era già perfezionato. Il nucleo decisivo della decisione è stato l’errore della CTR nell’avere reputato irrilevante il tema dei poteri del soggetto firmatario dell’avviso di accertamento: per la validità dell’atto impositivo occorre invece verificare se il concreto firmatario fosse legittimato a emetterlo, alla luce della disciplina applicabile e dell’organizzazione del concessionario.
Norme richiamate
fino a quando non sia cominciata la relazione in udienza o fino alla data dell’adunanza camerale o, ancora, fino a quando non siano state notificate al ricorrente le conclusioni scritte del procuratore generale, nei casi disciplinati dall’art. 380-ter c.p.c.
La rinuncia al ricorso in cassazione è inefficace se depositata dopo l’adunanza camerale, quando il procedimento decisorio si è già perfezionato.
nei casi disciplinati dall’art. 380-ter c.p.c.
Richiamato solo per individuare il termine finale per la rinuncia quando siano state notificate le conclusioni scritte del P.G.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare omesso esame o travisamento di un documento decisivo.
Richiamato come parametro sulla ripartizione dell’onere della prova in relazione alla legittimazione del firmatario dell’atto.
Richiamato in rapporto all’organizzazione dei poteri gestori della società e al rinvio all’art. 2381 c.c.
Richiamato, insieme allo statuto sociale, per affermare che la delega di poteri doveva provenire dal consiglio di amministrazione.
artt. 17 e 31 dello statuto di AREA s.r.l.
Indicati dalla ricorrente come norme statutarie che esigevano una delega espressa del consiglio di amministrazione per l’attribuzione dei poteri.
art. 1, comma 87, L. n. 549 del 1995
Norma speciale che, per gli atti di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali prodotti da sistemi informativi automatizzati, consente la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile.
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013
Richiamato nel secondo motivo, relativo all’esenzione IMU per beni-merce.
art. 1, comma 1, L. n. 212 del 2000
Richiamato nel secondo motivo in tema di tutela del contribuente e principio di collaborazione e buona fede nello statuto del contribuente.
art. 6, comma 4, L. n. 212 del 2000
Richiamato nel secondo motivo, connesso all’obbligo dichiarativo e alla conoscibilità dei dati da parte dell’amministrazione.
Massime di principio
- Negli atti impositivi dei tributi locali emessi da un concessionario non è sufficiente che l’atto provenga genericamente dal personale dipendente: il giudice deve verificare se il concreto sottoscrittore fosse effettivamente legittimato all’emanazione dell’atto secondo la disciplina applicabile e l’organizzazione dell’ente concessionario.
- La sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del responsabile richiede che il nominativo del soggetto responsabile sia individuato in modo formale e tracciabile in un atto idoneo, con funzione equivalente a quella del provvedimento dirigenziale nella gestione diretta.
- In tema di validità dell’avviso di accertamento emesso da concessionario della riscossione, la legittimazione del firmatario è un fatto decisivo e non può essere esclusa come irrilevante in via astratta dal giudice di merito.
- La rinuncia al ricorso in cassazione è inefficace se interviene dopo l’adunanza camerale o comunque dopo il perfezionamento del procedimento decisorio.
- Se il primo motivo di ricorso è fondato e determina la cassazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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