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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38184/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato de plano un'istanza personale di Carlo Salvatore ritenendola incomprensibile. Il motivo di ricorso denunciava violazione di legge con riferimento agli artt. 666 e 670 c.p.p.: si sosteneva che, al di fuori dei casi tassativi di inammissibilità previsti dall'art. 666, comma 2, il giudice avrebbe dovuto non rigettare de plano la richiesta ma fissare l'udienza e consentire il contraddittorio, così permettendo al ricorrente di disconoscere la firma sulla relata di notifica e di produrre documentazione a supporto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che il decreto di inammissibilità de plano è ammesso solo ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., quando la richiesta risulti manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o sia mera riproposizione; nel caso concreto il rigetto de plano era ingiustificato. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi per il prosieguo del procedimento, affinché sia fissata l'udienza e instaurato il contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 666, comma 2, nel senso che il decreto di inammissibilità de plano può essere emesso solo se la richiesta è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o è mera riproposizione; in tutte le altre ipotesi il giudice dell'esecuzione deve fissare l'udienza e consentire il contraddittorio.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al contraddittorio nell'incidente di esecuzione; la decisione conferma il principio che, al di fuori dei casi tassativi di inammissibilità, va esperito il contraddittorio prima di decidere.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può rigettare de plano una istanza solo nei casi previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p. (manifesto difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione); altrimenti deve fissare udienza e instaurare il contraddittorio.
  • Se un'istanza impugnativa riguarda contestazioni sulla notifica o sulla firma della relata, il ricorrente deve avere l'opportunità di produrre documenti e di essere sentito: il mancato esperimento del contraddittorio può determinare l'annullamento dell'atto.
  • Le decisioni de plano per presunta 'incomprensibilità' del contenuto dell'istanza vanno valutate con cautela: il giudice dovrebbe chiarire i motivi di inammissibilità strettamente nei limiti di legge e, quando possibile, chiedere integrazioni o fissare udienza.
  • Per evitare il rigetto, le memorie e le istanze devono essere redatte in modo chiaro, complete e, se necessario, presentate tramite difensore munito di procura: la forma e la specificità delle doglianze agevolano l'accesso al contraddittorio.
  • In caso di rigetto de plano, è possibile ricorrere in Cassazione per violazione delle norme procedurali sul contraddittorio; la Corte può annullare e rinviare per consentire il corretto svolgimento dell'istruttoria.

Testo integrale

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