Ordinanza n. 355/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - quanto al ricorso principale: del provvedimento con cui la Questura di-OMISSIS- in data 9 gennaio 2025 ha disposto l’archiviazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal ricorrente; - quanto ai motivi aggiunti depositati in data 20 novembre 2025 del provvedimento con cui la Questura di-OMISSIS- in data 24 luglio 2025 ha confermato il rigetto della suddetta domanda, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione. - quanto ai motivi aggiunti depositati in data 29 maggio 2026: del provvedimento in data 5 marzo 2026 con il quale la Prefettura di-OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal ricorrente il 4 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato il 5 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale, l’archiviazione della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale; con il primo ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento con cui la Questura ha confermato il rigetto della domanda; con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il diniego della Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione relativo alla domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, presentata il 4 marzo 2025. Il diniego era motivato dalla ritenuta tardività della domanda, proposta oltre sedici mesi dopo l’ingresso in Italia, nonché dall’assunto che il lavoratore avrebbe dovuto rientrare nel Paese di provenienza al termine del soggiorno autorizzato. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 non prevede un termine decadenziale per la conversione, che aveva svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e che sussisteva la disponibilità di un contratto di lavoro subordinato. Ha inoltre rilevato che le precedenti domande di rilascio del permesso stagionale, presentate il 23 dicembre 2023 e il 27 febbraio 2024, erano rimaste pendenti per un periodo protratto non imputabile al lavoratore. È stata proposta domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare relativa al secondo ricorso per motivi aggiunti e ha sospeso l’efficacia del diniego prefettizio del 5 marzo 2026. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che l’orientamento giurisprudenziale prevalente interpreta l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 nel senso che non è previsto un termine decadenziale per presentare l’istanza di conversione del permesso stagionale, essendo richiesti lo svolgimento di attività lavorativa regolare per almeno tre mesi e la disponibilità di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Ha inoltre considerato che la scadenza del titolo originario non è, da sola, ostativa alla conversione, poiché l’Amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La pendenza protratta dei procedimenti relativi al rilascio del titolo stagionale e alla successiva conversione, non imputabile al lavoratore, è stata ritenuta rilevante ai fini cautelari. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto possibile evitare il danno prospettato mantenendo integra la situazione giuridica mediante la sospensione dell’atto fino alla decisione di merito sull’intera controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 10 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
non prevede un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale, essendo richiesti esclusivamente lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e la disponibilità di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto assistita da fumus la tesi secondo cui la disposizione non stabilisce un termine decadenziale per la domanda di conversione del permesso stagionale.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
la scadenza del titolo originario non costituisce, di per sé sola, elemento ostativo alla conversione
L’Amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli al rilascio del titolo, anche quando il permesso originario sia scaduto.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- L’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 non stabilisce, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato in sede cautelare, un termine decadenziale per la presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; rilevano invece lo svolgimento di attività lavorativa regolare per almeno tre mesi e la disponibilità di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- La scadenza del permesso di soggiorno stagionale non è, da sola, ostativa alla conversione in permesso per lavoro subordinato: l’Amministrazione deve esaminare gli elementi sopravvenuti favorevoli al rilascio del titolo ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
- La protratta pendenza, non imputabile al lavoratore, dei procedimenti relativi al rilascio del permesso stagionale e alla successiva conversione costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità del diniego fondato sulla tardività della domanda.
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