Cassazione Penale, Ordinanza n. 33057/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto era affetto da genericità assoluta e non confrontava in modo effettivo la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14/01/2025. Dal testo emerge un unico motivo, formulato in modo del tutto generico: il ricorrente contestava la motivazione della decisione di appello sostenendo, in sostanza, che non vi sarebbe stata adeguata dimostrazione degli elementi costitutivi del reato ascritto e dell'elemento soggettivo del dolo. La Corte di cassazione rileva però che la sentenza impugnata aveva già motivato congruamente sia sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sia sul dolo, mentre nel ricorso non erano indicate specifiche ragioni di illogicità manifesta della motivazione.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limita a contestazioni apodittiche o generiche è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per censurare la motivazione della sentenza di appello non è sufficiente affermare in modo assertivo l'assenza degli elementi costitutivi del reato o del dolo: occorre indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause ostative, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32950/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32951/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32952/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32953/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32954/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32955/2025 del 07/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →