Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23917/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Napoli che gli ha applicato la pena concordata ex art. 599 bis c.p.p.; nel ricorso in Cassazione si deduceva, in sostanza, la mancata valutazione da parte del giudice di appello delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel sistema del concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p., sono ammissibili in Cassazione solo i motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e a eventuali discrepanze tra il contenuto della richiesta e la pronuncia del giudice; invece sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi di determinazione della pena che non si traducano in illegittimità della sanzione (es. pena oltre i limiti edittali o diversa dalla legge). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599 bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello: la Cassazione ammette il controllo solo su questioni inerenti alla validità della volontà di concordare, al consenso del P.M. e alla conformità tra richiesta e pronuncia giudiziale; non ammette doglianze rinunciate o attinenti a profili non rilevabili nel limite del controllo consentito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Le condizioni di proscioglimento richiamate dall'art. 129 c.p.p. non costituiscono motivo ammissibile di ricorso in Cassazione quando il giudizio riguarda una pronuncia di concordato in appello: tali censure sono inammissibili secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e sussistono profili di colpa nella sua proposizione; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 giudicandolo equo.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in riferimento ai criteri di valutazione della colpa nella proposizione di impugnazioni infondate o inammissibili ai fini della liquidazione a titolo di ammenda.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 (Mariniello, Rv. 276102)

    Precedente che chiarisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze emesse ex art. 599 bis c.p.p., distinguendo i motivi ammessi (formazione della volontà, consenso P.M., difformità della pronuncia) da quelli inammissibili (motivi rinunciati, mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p., vizi nella determinazione della pena non tradottisi in illegittimità).

Massime di principio

  • Nel caso di concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p., impugnazioni in Cassazione sono ammesse solo se riguardano la validità della volontà di concordare, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra richiesta e pronuncia; molte altre censure risultano inammissibili.
  • Le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sono, di regola, ammissibili in Cassazione quando il ricorso concerne un concordato in appello.
  • Le questioni relative alla determinazione della pena sono rimproverabili in Cassazione solo se la pena è illegittima nella sua specie o supera i limiti edittali; errori di calibratura non trasformati in illegittimità non rendono ammissibile il ricorso.
  • Proporre ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanne alle spese e, se sussiste colpa nella scelta dell'impugnazione, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare preventivamente la fondatezza giuridica e l'ammissibilità delle doglianze.
  • In situazioni simili è consigliabile al difensore: a) sollevare tempestivamente e in sede opportuna (appello o prima) i profili che sono effettivamente sindacabili in Cassazione; b) evitare censure già rinunciate o non ammessi dalla giurisprudenza per il procedimento di concordato; c) verificare la presenza di vizi formali o di invalidità del consenso che possano effettivamente integrare motivo di cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.