Cassazione Penale, Sentenza n. 06784/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Coretti impugnava la sentenza che, riformando il primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di bancarotta semplice documentale (art. 217 r.d. n. 267/1942), derubricando l'imputazione originaria di bancarotta fraudolenta documentale. I motivi di cassazione denunciavano: (i) carenza e vizio di motivazione sull'accertamento dell'omessa/irregolare tenuta delle scritture contabili, fondato secondo l'imputato solo sulle dichiarazioni del nuovo liquidatore Mannocchi e sul fatto che i bilanci risultavano depositati solo fino al 2010, senza valutare le contraddizioni; errata considerazione del bilancio come scrittura contabile obbligatoria rilevante ai fini dell'art. 217; assenza di analisi sull'elemento soggettivo e sull'effettiva omissione dei registri; (ii) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione insufficiente nell'uso dei precedenti penali; (iii) mancato esercizio d'ufficio del potere di concedere la sospensione condizionale della pena (art. 597, comma 5 c.p.p.) dopo la riqualificazione dell'ipotesi in fattispecie sospendibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto, nei limiti indicati, il primo motivo ritenendolo fondato e decisivo (effetto assorbente sugli altri), per carenza motivazionale. Ha richiamato il principio per cui il termine di "tre anni antecedenti" va fatto decorrere dalla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza (sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021) ai sensi dell'art. 237 l.f.; ha rilevato che la Corte territoriale non ha adeguatamente spiegato in quale periodo e in quale misura l'obbligo di tenuta delle scritture sia ascrivibile a Coretti nei tre anni rilevanti, né se egli abbia impedito l'adempimento da parte dei liquidatori succeduti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 217 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)
durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento [...] non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta
La Corte ha precisato che il termine temporale dei "tre anni antecedenti" deve decorrere, a ritroso, dalla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza (equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini del titolo penale), pertanto la rilevanza penale della condotta va valutata rispetto a quel termine e non ad altra data (es. nomina a liquidatore o apertura della procedura di liquidazione coatta).
l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo
Serve a fissare il momento da cui calcolare il periodo di rilevanza triennale per il reato di cui all'art. 217: la dichiarazione giudiziale di insolvenza è assimilata alla dichiarazione di fallimento ai fini penali.
art. 224 r.d. n. 267/1942 (richiamata nella motivazione)
Richiamata come presidio normativo correlato alla fattispecie di bancarotta documentale semplice; la Corte territoriale aveva valutato il complesso indiziario come riferibile all'omessa tenuta delle scritture obbligatorie nel triennio rilevante.
artt. 216 e 223 r.d. n. 267/1942 (imputazioni originarie citate)
Citate a titolo di imputazione originaria (bancarotta fraudolenta documentale), rispetto alle quali la Corte territoriale ha operato una riqualificazione nella fattispecie più lieve (semplice/documentale).
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso con riferimento al dovere del giudice di valutare d'ufficio la sospensione condizionale della pena quando la pena è divenuta sospendibile; la Cassazione non si è pronunciata nel merito su questo punto perché ha ritenuto determinante l'annullamento per carenza motivazionale sul profilo di fatto.
Massime di principio
- Il periodo di "tre anni antecedenti" ai fini dell'art. 217 l.f. va calcolato a ritroso dalla data della dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza (equiparata alla dichiarazione di fallimento), non da altre date procedurali o amministrative.
- Per integrare il reato di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili è necessario motivare con precisione come e in quale periodo l'obbligo di tenuta sia imputabile all'imputato (titolarità del dovere, concreta possibilità di adempiere, o condotte che hanno impedito ai successori l'adempimento). La mera constatazione di 'deserto contabile' non basta senza collegamento temporale e soggettivo.
- Il deposito o l'assenza di bilanci non può automaticamente essere trattato come prova esclusiva dell'omessa tenuta di tutte le scritture contabili obbligatorie; occorre distinguere quali scritture sono rilevanti e provarne l'effettiva omissione nell'arco temporale pertinente.
- Le dichiarazioni di testimoni che costituiscono base probatoria devono essere valutate nella loro complessità, con esame delle contraddizioni affioranti: omissioni di analisi delle contraddizioni possono rendere la motivazione carente e determinare annullamento.
- Quando la riqualificazione del fatto rende la pena potenzialmente sospendibile, il giudice deve considerare la sospensione condizionale d'ufficio (art. 597 c.p.p.); tuttavia, se la Corte di legittimità annulla per vizi di motivazione sui fatti, la valutazione sulla sospensione può rimanere per il nuovo giudizio.
- La decisione sulle circostanze attenuanti richiede motivazione puntuale: non è sufficiente un richiamo generico ai precedenti o alla qualificazione della condotta come "più negligente che dolosa" senza spiegare perché le attenuanti non siano applicabili.
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