Cassazione Penale, Ordinanza n. 01391/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, segue la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. La sentenza di appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 21/11/2023. Dal testo emerge soltanto che il motivo investiva la pretesa illegittimità della perquisizione; la Corte di cassazione rileva tuttavia che tale doglianza era già stata adeguatamente esaminata e respinta dal giudice territoriale con corrette argomentazioni giuridiche. Il ricorso viene quindi qualificato come meramente riproduttivo di censure già disattese, senza un autonomo sviluppo critico idoneo a superare la decisione impugnata.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti una causa non imputabile della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia concorso con colpa alla causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già puntualmente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione di un vizio relativo a una perquisizione non può essere proposta in modo meramente reiterativo: il ricorso deve evidenziare errori logici o giuridici della decisione di merito, altrimenti è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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