Ordinanza n. 2858/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare, valorizzando l’accordo sostitutivo intervenuto tra la società e il Comune. Ha sospeso l’esecutorietà della sentenza impugnata fino al 30 ottobre 2026, termine entro il quale la società si è impegnata a depositare la rinuncia all’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Per il merito è stata disposta la fissazione di un’udienza pubblica nel primo trimestre del 2027.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. III, n. 2065/2025, della cui esecutorietà è stata disposta la sospensione
Esito
Favorevole al ricorrente (società privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’esecutorietà della sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio cautelare ha stipulato con il Comune un accordo sostitutivo, datato 23 aprile 2026, volto a garantire il regolare svolgimento della stagione balneare. L’accordo ha differito al 31 dicembre 2026 la data del rilascio del compendio, previa demolizione delle opere abusive, prevedendo specifiche controprestazioni a carico della società, tra cui la rinuncia all’appello da depositare entro il 30 ottobre 2026. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori motivi di appello né specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sull’istanza cautelare in appello; il giudice ha disposto la sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il giudice può sospendere temporaneamente l’esecutorietà della sentenza impugnata quando le parti abbiano raggiunto un accordo sostitutivo che modifichi provvisoriamente i tempi di esecuzione dell’assetto controverso e preveda specifici adempimenti funzionali alla definizione consensuale della lite.
- La sospensione cautelare può essere delimitata temporalmente in relazione al termine entro il quale la parte appellante si è impegnata a rinunciare all’appello, lasciando impregiudicata la trattazione del merito fino all’eventuale definizione del giudizio.
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