Sentenza del 10/02/2016 n. 713 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione - Errore di fatto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione sostenendo l'esistenza di un errore di fatto nella sentenza, consistente in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale del giudice. L'errore deve riguardare un fatto decisivo, risultare immediatamente e obiettivamente dagli atti o dai documenti di causa, e aver condotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato. Non deve inoltre trattarsi di un punto controverso sul quale il giudice si sia già pronunciato.
La decisione
La sentenza enuncia il principio secondo cui la revocazione è ammissibile soltanto per un errore percettivo o materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, e non per una valutazione erronea delle prove o dei documenti. Gli errori di diritto non possono essere fatti valere con la revocazione, ma devono essere dedotti mediante ricorso per Cassazione. Dal testo non emerge l'esito concreto del ricorso di A.B., ma viene affermato il criterio restrittivo applicabile all'errore revocatorio.
Norme richiamate
Disciplina della revocazione nel processo tributario
L'errore di fatto costituisce valido motivo di revocazione quando risulta che la sentenza sia fondata su di una falsa percezione della realtà o su una svista materiale dei giudizi.
La revocazione è ammessa solo quando il giudice abbia percepito erroneamente un fatto obiettivo, decisivo e documentalmente evidente, non quando abbia semplicemente valutato in modo ritenuto erroneo gli atti di causa.
Ricorso per Cassazione per errore di diritto
L'errore di diritto, emendabile solo con il ricorso in Cassazione.
Le contestazioni relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme, nonché gli errori nella valutazione giuridica dei fatti, devono essere proposte con ricorso per Cassazione e non con revocazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ha natura eccezionale e non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio.
- È necessario dimostrare una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, come l'affermazione di un fatto escluso documentalmente o la negazione di un fatto documentalmente accertato.
- Non costituisce errore revocatorio la diversa o erronea valutazione delle prove, dei documenti o delle argomentazioni delle parti.
- Il fatto deve essere decisivo per la decisione e non deve aver costituito un punto controverso sul quale il giudice abbia già svolto una valutazione.
- Quando la censura riguarda l'interpretazione della legge o l'applicazione di una norma, il rimedio appropriato è generalmente il ricorso per Cassazione.
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