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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18717/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di due imputati, censuravano la sentenza d'appello che aveva confermato la qualificazione giuridica del capo 2) come estorsione aggravata in concorso, anziché come truffa aggravata. In particolare, il primo motivo deduceva vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto, sostenendo l'insussistenza di una condotta di coartazione e quindi l'erroneità dell'inquadramento negli artt. 110, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1) e n. 3 quinquies), e 61, n. 7), c.p. Il secondo motivo lamentava vizio di motivazione sulle aggravanti contestate, soprattutto la minorata difesa, e sul trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente individualizzato e fondato su meri indizi, chiedendo una revisione in melius della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché sostanzialmente reiterativo di doglianze già svolte in appello e specificamente disattese con motivazione logica e congrua, soprattutto quanto alla consapevolezza degli imputati della minaccia rivolta alle persone offese e alla sua efficacia coercitiva. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva fornito argomenti pertinenti e giuridicamente corretti sia sulla sussistenza delle aggravanti, compresa la minorata difesa, sia sulla congruità della pena, già determinata in primo grado e non meritevole di riduzione. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che riproponga in modo sostanzialmente identico censure già dedotte in appello e già confutate con motivazione immune da vizi logici è inammissibile.
  • La censura per vizio di motivazione non è ammissibile quando non evidenzi reali aporie della sentenza impugnata, ma si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti e delle prove.
  • In presenza di una motivazione puntuale sulla consapevolezza della minaccia e sulla sua efficacia coercitiva, la qualificazione del fatto in termini di estorsione non può essere scalfita dalla mera contestazione dell'assenza di coartazione.
  • Le doglianze sulle aggravanti e sul trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate quando la sentenza di merito spieghi in modo congruo sia la sussistenza delle circostanze aggravanti sia la proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
  • La riduzione della pena in cassazione non è dovuta in assenza di specifici profili di meritevolezza o di vizi della motivazione sul quantum sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneTruffaImugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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