Cassazione Penale, Ordinanza n. 26846/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto interessato, già condannato per una pluralità di reati, ha presentato istanza al giudice dell'esecuzione per ottenere l'unificazione in continuazione dei reati oggetto di numerose condanne, sostenendo che le diverse condotte sarebbero state espressione di un originario e unitario disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta rilevando la significativa distanza cronologica tra i fatti, l'eterogeneità dei reati e l'irrilevanza, ai fini della continuazione, dello stato di tossicodipendenza. Con il ricorso per cassazione si lamenta che tali elementi non sarebbero stati correttamente valutati: in particolare, si deduce la mancata considerazione degli indici rivelatori dell'unicità del progetto criminoso e l'omesso apprezzamento dell'incidenza della tossicodipendenza sulla formazione del programma delittuoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero mere critiche di fatto alla valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione, oltre che aspecifiche rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre osservato che il profilo della tossicodipendenza era stato esaminato, ma correttamente ritenuto insufficiente a dimostrare la preventiva ideazione unitaria di tutte le condotte. La motivazione del provvedimento impugnato è stata giudicata logica, coerente e immune da contraddizioni, quindi non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, oltre all'annotazione prevista dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono cause di esonero, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È disposta l'annotazione a tutela della riservatezza, imponendo l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della continuazione in executivis richiede la dimostrazione di un pregresso e unitario disegno criminoso; non è sufficiente la mera allegazione di una comune condizione soggettiva del condannato, come la tossicodipendenza.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo esame del merito: sono inammissibili le censure che mirano solo a sostituire una diversa lettura degli elementi istruttori alla valutazione già compiuta dal giudice dell'esecuzione.
- Quando il provvedimento impugnato abbia esaminato i profili dedotti e abbia fornito una motivazione logica, coerente e non contraddittoria, la cassazione non può sindacarlo se non nei limiti dei vizi rilevanti in diritto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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