Cassazione Penale, Sentenza n. 17686/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/01/2025 che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza del 3/12/2024. Il ricorso denunciava violazione e inosservanza di norme procedurali (artt. 8, 125, comma 3, 253, 254, 270, 325 c.p.p.) e vizio di motivazione. Le censure principali: 1) incompetenza territoriale dellAutorita giudiziaria che ha disposto il sequestro (si deduceva che il reato piu grave sarebbe stato commesso a Napoli); 2) inutilizzabilita delle intercettazioni e dei captati raccolti in procedimenti diversi non connessi, e loro uso come prova o base del decreto; 3) illegittimita del sequestro probatorio e della acquisizione della "chat di gruppo" e corrispondenza senza previo controllo di un giudice terzo e imparziale, con richiamo alla sentenza C-548/21 del 4/10/2024 e alla direttiva 2016/680; 4) assenza o indeterminatezza del fumus commissi delicti e difetto del nesso di pertinenzialita e proporzione tra beni sequestrati e reato contestato; 5) vizio per mancanza di preventiva copia forense e carattere esplorativo del sequestro.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto che il decreto impugnato estendeva sequestri gia effettuati ed era legittimo. Sulla competenza territoriale la Corte ha affermato che l'incompetenza del pubblico ministero non inficia la validita degli atti di sequestro nella fase delle indagini preliminari, trattandosi di questione organizzativa interna agli uffici requirenti. Quanto alle intercettazioni provenienti da altri procedimenti, la Corte ha confermato che esse possono essere usate come notitia criminis per avviare nuove indagini, ancorche non utilizzabili come prova nel nuovo procedimento salvo diversa integrale valutazione; pertanto la deduzione difensiva e manifestamente infondata. Sulla questione europea, la Corte ha distinto: la giurisprudenza CJEU richiamata riguarda l'accesso ai dati personali contenuti nel telefono e i limiti derivanti dalla direttiva 2016/680, ma non impedisce la previa acquisizione dell'hardware e dei dati da parte del P.M.; l'effettivo accesso al contenuto sara sottoposto a successivo controllo giudiziario e contraddittorio (incidente probatorio) garantendo i parametri richiesti dalla Corte di giustizia. Sul fumus e sulla pertinenzialita/proporzione la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi indicati dal P.M. e ha valutato congrua la previsione di copia forense e le limitazioni prospettate per l'estrazione dei soli dati rilevanti e la restituzione di quelli non pertinenti. Conseguentemente tutte le censure sono state rigettate e il provvedimento confermato.
Norme richiamate
art. 416; artt. 110, 353, 353-bis
Reati contestati all'indagato (associazione a delinquere e delitti connessi) che costituiscono il nucleo dell'indagine e la base della notitia criminis richiamata dal P.M.
artt. 8, 12, 54, 54-bis, 125 comma 3, 253, 254, 270, 325, 371, 372
Art. 12 richiamato in tema di connessione tra procedimenti; artt. 54 e 54-bis citati dal Tribunale in relazione alla competenza; artt. relativi al procedimento cautelare e alla disciplina del sequestro probatorio rilevanti per le censure di violazione procedurale. La Corte ha interpretato la disciplina della competenza come non inficiante la validita degli atti del P.M. nelle indagini preliminari e ha richiamato strumenti di coordinamento tra procure (art. 371 e possibilita di avocazione ex art. 372).
Direttiva 2016/680 dell'Unione europea
La Corte ha osservato che la direttiva non e self-executing e fornisce indirizzi al legislatore; i principi europei richiedono tutela dei dati e controllo imparziale nell'accesso ai contenuti, ma non impediscono la acquisizione preliminare dell'hardware da parte dell'autorita investigativa, purché l'accesso al contenuto sia soggetto a controllo giudiziario e contraddittorio.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
C-548/21 (sent. 4/10/2024); C-670/22 (sent. 20/4/2024); C-511/18 e a. (La Quadrature du Net, 6/10/2020)
Richiamate per i limiti all'accesso ai dati personali su telefoni e per precisazioni sull'ammissibilita probatoria in rapporto al diritto dell'UE; la Corte italiana ha distinto i casi e ritenuto che tali sentenze non determinano automaticamente un divieto di sequestro hardware, essendo decisivo il successivo controllo giudiziale sull'accesso ai dati.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 2, n.19699 del 23/04/2010 (Trotta); Sez.2, n.17759 del 13/12/2016 (Cante); Sez.6, n.9989 del 19/01/2018 (Lillo); Sez.6, n.17312 del 15/02/2024 (Corsico); Sez.3, n.2791 del 29/10/1998 (Lotetuso)
Richiamate per i principi che: le intercettazioni possono fungere da notitia criminis per nuovi procedimenti; l'incompetenza del P.M. non invalida gli atti compiuti nelle indagini preliminari; i criteri di proporzione e di perimetrazione nei sequestri probatori di dati informatici devono essere rispettati e adeguatamente motivati.
Massime di principio
- L'incompetenza territoriale dell'ufficio del pubblico ministero non influisce automaticamente sulla validita di un sequestro probatorio compiuto nel corso delle indagini preliminari: si tratta di una questione organizzativa interna che non determina nullita degli atti, salvo diversi rimedi interni (coordinamento/avocazione).
- Intercettazioni acquisite in procedimenti diversi e non connessi possono essere utilizzate come notizia di reato (notitia criminis) per avviare nuove indagini, ma il loro utilizzo come elemento di prova nel nuovo procedimento e soggetto a limiti giuridici distinti.
- La semplice acquisizione dell'hardware (telefono, supporti informatici) e legittima ai fini del sequestro probatorio; l'accesso al contenuto dei dati richiede pero successivo controllo giudiziario e garanzie di contraddittorio per rispettare i principi di protezione dei dati e le indicazioni della giurisprudenza europea.
- Al livello cautelare il fumus commissi delicti richiede indizi ragionevoli, non una prova piena: elementi emersi da precedenti indagini, da chat e da rapporti investigativi possono costituire sufficiente notitia criminis per giustificare la perquisizione e il sequestro, purché la motivazione sia congrua e non meramente esplorativa.
- Il sequestro di dati informatici deve rispettare il principio di proporzionalita e previsione di perimetrazione: deve indicare criteri di selezione dei dati, limiti temporali e modalita di copia forense e prevedere la restituzione dei dati non pertinenti.
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