Sentenza n. 8478/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, a seguito della presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo. Non risultano dedotti ulteriori vizi o contestazioni rispetto all'inerzia amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento da parte della sede diplomatica ha infatti eliminato l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il Collegio non ha esaminato nel merito il diritto al rilascio del visto né la fondatezza dell'istanza, poiché il giudizio riguardava esclusivamente l'inerzia relativa all'avvio del procedimento. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proposta per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l'attivazione del procedimento durante il giudizio elimina l'interesse a una pronuncia che ordini all'amministrazione di procedere.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'attivazione del procedimento amministrativo durante il processo fa venir meno l'interesse alla pronuncia che imponga all'amministrazione di procedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'attivazione del procedimento amministrativo non equivale a una decisione favorevole sull'istanza sostanziale e, nel giudizio avente a oggetto la sola inerzia nell'avvio del procedimento, non comporta l'esame del merito della pretesa al rilascio del titolo richiesto.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse processuale sia intervenuta nel corso del giudizio e sussistano giusti motivi connessi al carico eccezionale dell'amministrazione e alla complessità dell'iter procedimentale.
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