Cassazione Penale, Ordinanza n. 07872/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il trattamento sanzionatorio in relazione a un episodio di trasporto di oltre tre chilogrammi di cocaina. Nel ricorso contestava, in sostanza, la dosimetria della pena e il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'ingente quantità, assumendo una minore gravità del fatto e lamentando un vizio di omessa motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto però che la motivazione della sentenza impugnata fosse puntuale e adeguata, e che le doglianze fossero aspecifiche perché prive di allegazioni di travisamento della prova e non confrontate realmente con le valutazioni del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato sulla determinazione della pena e sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità oggettiva del fatto, la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità del trasporto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure in cassazione contro la sola dosimetria della pena e il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; altrimenti sono inammissibili per aspecificità.
- La valutazione sulla gravità del fatto, quando sorretta da motivazione logica e adeguata, è insindacabile in cassazione se il ricorso si limita a prospettare una diversa lettura del fatto senza indicare travisamenti della prova.
- Ai fini del giudizio di bilanciamento delle circostanze, la consistenza quantitativa e qualitativa dello stupefacente e le modalità della condotta possono costituire elementi idonei a giustificare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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