Cassazione Civile, Ordinanza n. 05049/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento degli organi di un comune per infiltrazioni mafiose e dalla successiva domanda di dichiarazione di incandidabilità dell'ex sindaco ai sensi dell'art. 143, comma 11, T.U.E.L. Il Tribunale aveva negato l'incandidabilità, ma la Corte d'appello di Catania ha riformato la decisione, valorizzando una serie di condotte omissive e di mala gestio: carenze nei controlli antimafia, affidamenti e proroghe di appalti, gestione di licenze commerciali e concessioni di terreni, criticità nella gestione dei beni confiscati e della riscossione tributaria, nonché una generale permeabilità dell'ente a pressioni criminali. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato circostanze documentate idonee a escludere ogni condotta a lui riferibile e comunque a ridimensionare la sua responsabilità; 2) violazione degli artt. 50, 54, 107 e 143 T.U.E.L., deducendo che l'incandidabilità non potrebbe fondarsi su una mera valutazione complessiva dello scioglimento, ma richiederebbe un accertamento personale, concreto e attuale di collegamenti con la criminalità organizzata; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese dei gradi di merito, contestando sia l'an sia il quantum della liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e non denunciasse un vero omesso esame di fatti decisivi, poiché la Corte d'appello aveva già esaminato i fatti in una prospettiva unitaria e complessiva, coerente con la giurisprudenza sull'art. 143 T.U.E.L. Ha inoltre affermato che, ai fini dell'incandidabilità, non è necessario un accertamento di partecipazione mafiosa o concorso esterno, essendo sufficiente una condotta anche omissiva del sindaco, connotata da colpa o inefficienza, che abbia reso l'ente permeabile alle infiltrazioni e abbia violato gli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché generico: la liquidazione delle spese segue il principio di soccombenza unitario e il controllo di legittimità non può estendersi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, salvo superamento dei limiti tabellari, circostanza non specificamente dedotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000
La dichiarazione di incandidabilità può fondarsi su condotte anche omissive dell'amministratore locale che abbiano contribuito, per colpa, alla cattiva gestione dell'ente e alla sua permeabilità alle infiltrazioni criminali; non è necessario l'accertamento di un reato di tipo mafioso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale.
art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
Rientra tra i doveri del sindaco l'esercizio di vigilanza e di indirizzo sull'ente, rilevante ai fini della valutazione della sua condotta rispetto alle infiltrazioni criminali.
art. 54, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 267/2000
È richiamato come base normativa degli obblighi di vigilanza e tutela della legalità in capo al sindaco.
art. 107, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
Le competenze gestionali spettano ai dirigenti, ma ciò non esclude la responsabilità del sindaco per omesso controllo e indirizzo sull'assetto complessivo dell'ente.
Le spese seguono la soccombenza in modo unitario rispetto all'esito finale della lite; la loro quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti tabellari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'incandidabilità ex art. 143 T.U.E.L. la condotta dell'amministratore va valutata complessivamente e in modo unitario, senza isolare singoli episodi o spezzettare le criticità emerse nella gestione dell'ente.
- La misura di incandidabilità non richiede l'accertamento di una partecipazione mafiosa o di un concorso esterno: è sufficiente che l'amministratore, anche per colpa, abbia omesso vigilanza, indirizzo e controllo, rendendo l'ente permeabile alle infiltrazioni criminali.
- Il sindaco, quale vertice dell'ente locale, risponde anche delle omissioni di controllo e della mancata attivazione per rimuovere irregolarità e prevenire interferenze illecite, pur quando singole attività operative siano demandate ai dirigenti.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle prove e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
- La censura sulle spese processuali non può limitarsi a contestare in astratto l'entità della liquidazione: occorre allegare specificamente la violazione dei limiti tabellari o del principio di soccombenza.
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