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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49572/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore di Michele Barra chiedeva la rideterminazione delle pene inflitte con tre sentenze irrevocabili per reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, invocando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha dichiarato l'illegittimità del minimo edittale di otto anni (anziché sei) per i casi non "lievi" relativi a sostanze delle tabelle I e III. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza ritenendo che le pene già inflitte fossero conformi e che una delle condanne riguardasse il comma 2 non interessato dalla declaratoria; il ricorrente contestava la valutazione del giudice dell'esecuzione, sostenendo che quest'ultimo aveva considerato le pene finali invece delle pene di partenza adottate in sede di cognizione (potendo essere stata applicata la diminuente per il rito abbreviato sulla pena maggiore).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che l'ordinanza non fornisce sufficienti indicazioni per stabilire se i giudici della cognizione siano effettivamente partiti da una pena base di otto anni o se, invece, la misura di sei anni risultasse dal computo della diminuente per il rito abbreviato applicata su una pena base superiore. Il giudice dell'esecuzione dovrà riesaminare la questione con completezza e chiarezza, applicando i principi giurisprudenziali relativi agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 e ai limiti del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento alla disciplina delle condotte relative a sostanze stupefacenti; la declaratoria di illegittimità riguarda la parte che fissava il minimo edittale in otto anni per i reati relativi alle tabelle I e III, con conseguente necessità di rivalutazione delle pene definite anteriormente

  • legge 21 febbraio 2006, n. 49 (e d.l. 272/2005, artt. 4-bis e 4-vicies-ter)

    artt. 4-bis e 4-vicies-ter d.l. 272/2005 conv. con la legge n. 49/2006

    La riforma del 2006 aveva uniformato i trattamenti sanzionatori (reclusione da 6 a 20 anni), poi dichiarata incostituzionale dalla Corte cost. n. 32/2014 con ripristino del testo previgente per alcune fattispecie

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014

    Dichiarò l'illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, determinando la riviviscenza del precedente testo dell'art. 73 (con il ritorno del minimo edittale di otto anni per le droghe "pesanti")

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    Dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, nella parte in cui fissava il minimo edittale in otto anni anziché in sei, con effetti sulla legittimità delle pene determinate in epoca precedente e non ancora completamente eseguite

  • Giurisprudenza di legittimità rilevante (principi applicativi)

    Sez. U, n. 33040/2015; Sez. U, n. 42858/2014; Sez. 5, n. 27666/2019; Sez. 1, n. 49106/2019; Sez. 1, n. 51305/2019

    Principi: il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena quando la commisurazione si è basata su un quadro normativo poi dichiarato incostituzionale; la rideterminazione è consentita quando la pena non è interamente eseguita; il giudice dell'esecuzione non può modificare statuizioni coperte dal giudicato (es. riconoscimento di circostanze attenuanti e la misura delle relative diminuzioni non intaccate dalla declaratoria); se la pena definitiva è significativamente superiore al minimo previgente e prossima al valore medio della vecchia cornice, può essere confermata dopo rivalutazione

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una norma che ha inciso sulla cornice edittale, il giudice dell'esecuzione deve valutare e, se del caso, rideterminare la pena per condanne irrevocabili non integralmente eseguite, avvalendosi dei poteri di accertamento e valutazione
  • È illegale la pena determinata sulla base di una cornice edittale poi dichiarata incostituzionale, anche se la pena concreta rientra nei limiti della cornice successivamente considerata più favorevole, quando il procedimento di commisurazione originario si sia effettivamente basato sulla norma invalida
  • Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione statuizioni coperte dal giudicato non toccate dalla declaratoria (ad es. riconoscimento di circostanze attenuanti e il loro computo), ma deve chiarire se la misura finale deriva da un calcolo partito da un diverso minimo edittale o dall'applicazione di riduzioni (es. rito abbreviato)
  • Nel riesame il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo puntuale se la pena iniziale era quella elevata (es. 8 anni) o se la misura inferiore deriva da diminuzioni applicate dopo la fissazione della pena base; la mancanza di tale chiarimento determina l'annullamento e il rinvio
  • Quando la pena definitiva, pur precedente alla dichiarazione di illegittimità, sia significativamente superiore al minimo previgente e prossima al valore medio della vecchia cornice, il giudice dell'esecuzione può, dopo valutazione, confermarla senza ridurla

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