Cassazione Penale, Ordinanza n. 04262/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/03/2025 deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. La censura sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse errato nel valorizzare la recidiva; la Suprema Corte rileva però che la doglianza non si confronta in modo specifico con la motivazione di merito, la quale aveva svolto una puntuale disamina del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità, perché non censurava specificamente la motivazione della sentenza impugnata ma si limitava a riprodurre critiche già esaminate e disattese dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto oggetto del processo e le precedenti condanne, e verificando se la pregressa condotta criminosa sia indice di una perdurante inclinazione al delitto che abbia inciso sulla commissione del nuovo reato.
La sentenza richiama il tema della recidiva quale oggetto della censura, senza svilupparne ulteriormente il contenuto normativo nel testo riportato.
Massime di principio
- In tema di recidiva, il giudice non può fondare la propria valutazione esclusivamente sulla gravità dei fatti pregressi o sulla loro collocazione temporale, ma deve procedere a un esame concreto del rapporto tra precedenti e reato oggetto del giudizio.
- La motivazione sul riconoscimento della recidiva deve dare conto della capacità delle precedenti condanne di rivelare una perdurante inclinazione al delitto e un effettivo fattore criminogeno per il nuovo reato.
- Nel ricorso per cassazione la doglianza deve essere specifica e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; censure meramente riproduttive di argomenti già vagliati dal giudice di merito sono apparenti e non superano il vaglio di ammissibilità.
- Se il motivo di ricorso si risolve in una critica generica o già disattesa in appello, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della pretesa violazione di legge.
Come è indicizzato
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