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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01103/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto nei confronti di beni della Luxury Cars Srl (a seguito di indagine per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000). L'accusa era che la Luxury Cars avrebbe utilizzato fatture di società "cartiera" (Elite Srls) e di una società sammarinese (Evolution Cars Srl) per indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali. Lo Squicciarini ha impugnato per tre motivi: carenza o insufficienza motivazionale del decreto di sequestro; mancanza dell'elemento soggettivo (ignoranza di uno schema fraudolento); violazione del principio di proporzionalità per il blocco di conti con somme non riconducibili al profitto illecito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) i profili di valutazione dei fatti (es. percorso delle vetture, rapporti e pagamenti fra Luxury, Elite ed Evolution) sono valutazioni di merito proprie del giudice del riesame e non sindacabili in Cassazione salvo profili di illegittimità di diritto; b) il ricorrente non ha dimostrato in modo ictu oculi la mancanza dell'elemento soggettivo tale da escludere il fumus del reato in sede di riesame; c) le doglianze sulla sproporzione non erano adeguatamente specificate e il sequestro funzionale alla confisca per equivalente rende irrilevante, in questa fase, l'assenza del nesso di pertinenzialità tra tutti i beni bloccati e l'ipotetico profitto. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e lo Squicciarini è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che incrimina la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; applicata come titolo di reato a carico dell'indagato in relazione all'uso di fatture di società ritenute fittizie.

  • art. 325, comma 1 (ultimo periodo), c.p.p.

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: impugnabili davanti alla legittimità soltanto per questioni di violazione di legge, con esclusione del pieno riesame di merito.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Prescrive l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte distingue tra motivazione assente/meramente apparente (che può integrare violazione di legge) e motivazione esistente ma discutibile nella sua plausibilità logica.

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Norma sulle materie e motivi di ricorso per cassazione: richiamata per spiegare i limiti delle censure ammissibili nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali (si procede solo per violazione di legge secondo art. 325 c.p.p.).

Massime di principio

  • Nei ricorsi in Cassazione contro provvedimenti cautelari reali (sequestri) il sindacato è limitato: si può censurare principalmente la violazione di legge; non è ammesso un libero riesame dei fatti salvo vizi di diritto o motivazione radicalmente assente.
  • La sussistenza del fumus del reato in sede di riesame richiede una valutazione sommaria; la dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo per escludere il fumus deve risultare evidente immediatamente (ictu oculi) nella documentazione presentata al giudice del riesame.
  • Le censure sulla carenza o insufficienza della motivazione possono trovare accoglimento in Cassazione se la motivazione del provvedimento cautelare è del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; la semplice divergenza di valutazione dei fatti non è sufficiente.
  • Le doglianze sulla sproporzione dell'entità del sequestro rispetto al profitto illecito devono essere concrete e quantificate in modo preciso; deduzioni generiche o non supportate da dati specifici difficilmente vengono accolte.
  • Il sequestro disposto in vista di una confisca per equivalente può legittimare il blocco di beni anche se non è dimostrato il collegamento diretto e immediato di ciascun bene con il profitto: in questa fase processuale la pertinenzialità di tutti gli elementi sequestrati è meno stringente.
  • Una società formalmente terza (es. la persona giuridica che reclama la restituzione di beni) può essere rappresentata in giudizio e proporre impugnazioni, ma dovrà fornire elementi concreti e specifici per rimuovere provvedimenti cautelari già sorretti da valutazioni del giudice del riesame.

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