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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22077/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società che gestisce una casa di cura aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IVA che assumeva indebitamente versata per l'anno 2017, riferita agli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE) addebitati in bolletta dal fornitore di energia. L'Ufficio aveva negato il rimborso, sostenendo sia che tali oneri concorressero alla base imponibile IVA, sia che la società non fosse legittimata a domandare direttamente all'Erario la restituzione dell'imposta versata in rivalsa. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR Lombardia aveva invece accolto l'appello, riconoscendo la legittimazione diretta della società e negando l'inclusione degli OGSE nella base imponibile. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 18, comma 2, e 19 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR ammesso l'azione diretta del cessionario-committente verso il Fisco per il rimborso dell'IVA addebitata in rivalsa; (2) violazione degli artt. 13, 15 e 18 d.P.R. 633/1972 e dei criteri di determinazione della base imponibile IVA, per avere escluso che gli OGSE concorressero al corrispettivo imponibile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente. Ha affermato che il cessionario-committente non può agire direttamente contro l'Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso dell'IVA pagata in rivalsa, salvo l'ipotesi eccezionale in cui l'IVA si rifletta in una eccedenza detraibile o rimborsabile nella dichiarazione, oppure in casi di concreta impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero verso il cedente/prestatore, condizioni qui non dedotte né provate. I profili sulla natura degli OGSE sono rimasti assorbiti e solo ancillari rispetto al difetto di legittimazione diretta.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge posta a fondamento dei due motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 18, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che il rapporto di rivalsa non attribuisce al cessionario una legittimazione diretta verso l'Erario al rimborso dell'IVA pagata in fattura.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per sostenere che il rapporto tra Amministrazione e cessionario è solo quello relativo al diritto di detrazione dell'imposta assolta a monte, non quello di ripetizione diretta dell'IVA in rivalsa.

  • art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo in tema di determinazione della base imponibile IVA.

  • art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo in tema di esclusioni dalla base imponibile IVA.

  • art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere che gli oneri generali di sistema elettrico sarebbero componenti tariffarie rilevanti ai fini della base imponibile IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato indirettamente nei principi richiamati in materia di prova delle condizioni eccezionali che consentono l'azione diretta verso l'Erario, con necessità di allegare e dimostrare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà del recupero verso il cedente.

Massime di principio

  • In tema di IVA devono essere tenuti distinti, sul piano giuridico, il rapporto tributario tra Erario e cedente/prestatore, il rapporto di rivalsa tra cedente/prestatore e cessionario/committente e il rapporto tra Erario e cessionario, che rileva solo ai fini della detrazione: la mera esposizione dell'IVA in fattura e il suo pagamento in rivalsa non consentono di agire direttamente contro il Fisco per la ripetizione dell'indebito.
  • Il cessionario o committente, se ritiene che l'IVA gli sia stata indebitamente addebitata in rivalsa, deve di regola agire verso il cedente o prestatore in sede civilistica; l'azione diretta contro l'Amministrazione finanziaria è eccezionale e richiede che il diritto al rimborso sia collegato a un'effettiva posizione IVA propria, come un'eccedenza detraibile o rimborsabile risultante dalla dichiarazione.
  • La legittimazione diretta verso l'Erario non può essere fondata sul solo fatto che il soggetto sia un operatore economico che sostiene IVA indetraibile su acquisti necessari all'attività, occorrendo invece una concreta esposizione dichiarativa di credito IVA o una delle specifiche ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero previste dalla giurisprudenza unionale.
  • Quando il ricorrente deduce l'indebita inclusione di una componente nel corrispettivo imponibile, tale questione resta assorbita se manca in radice la legittimazione del soggetto ad agire direttamente nei confronti dell'Amministrazione per il rimborso dell'imposta in rivalsa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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