Cassazione Civile, Ordinanza n. 27748/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dalla proprietaria di un terreno nei confronti del comune, per ottenere la rimozione delle opere asseritamente eseguite illegittimamente sul suo fondo e il risarcimento dei danni. In origine, per il ripristino di un collettore fognario che attraversava il terreno, l'ente aveva adottato un decreto di occupazione temporanea relativo a specifiche particelle catastali. Durante l'esecuzione dell'opera, tuttavia, il collettore sarebbe stato traslato su una superficie diversa da quella originaria; a lavori ultimati, una porzione del fondo sarebbe risultata occupata senza titolo e, inoltre, la cattiva esecuzione dei lavori avrebbe provocato danni al terreno circostante rimasto nella disponibilità della proprietaria. Il Tribunale di Avellino aveva dichiarato il difetto di giurisdizione; il TAR Campania, in sede di conflitto negativo, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite chiedendo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso verte quindi sulla corretta individuazione della giurisdizione nelle domande di risarcimento e ripristino fondate su occupazione sine titulo e su danni derivanti da esecuzione non a regola d'arte di un'opera pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che i fatti allegati integrassero, da un lato, un'occupazione senza titolo di una parte del fondo, riconducibile a un comportamento materiale in carenza assoluta di potere, e, dall'altro, danni derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera pubblica, riconducibili a condotte colpose della pubblica amministrazione nella fase di progettazione e realizzazione, senza coinvolgimento di scelte autoritative. Per tale ragione ha cassato la sentenza declinatoria del Tribunale di Avellino e ha rimesso le parti dinanzi a quel giudice.
Norme richiamate
Richiamato solo implicitamente nel passaggio sulla determinazione della giurisdizione in base alla domanda e ai fatti allegati; non è la norma decisiva della pronuncia.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere riguardo al petitum sostanziale, individuato principalmente attraverso la causa petendi e i fatti allegati, e non alla sola qualificazione operata dalle parti.
- Quando la pubblica amministrazione realizza un'opera pubblica su un'area diversa o più estesa rispetto a quella legittimamente interessata dai provvedimenti ablatori, l'occupazione e la trasformazione del terreno costituiscono un comportamento materiale in carenza assoluta di potere, idoneo a fondare una lesione di diritto soggettivo e la giurisdizione del giudice ordinario.
- La domanda di rimozione e risarcimento proposta dal proprietario per l'occupazione senza titolo e per i danni derivanti dalla cattiva esecuzione di un'opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria quando il pregiudizio discenda da condotte colpose della P.A. nella fase esecutiva, senza che vengano in rilievo poteri autoritativi.
- Le controversie che investono meri comportamenti materiali illegittimi della P.A., e non l'esercizio di poteri amministrativi, restano devolute al giudice ordinario anche se i fatti originano da un'opera pubblica.
Come è indicizzato
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