Cassazione Penale, Ordinanza n. 17750/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una condotta qualificata come truffaldina. Con il primo motivo ha dedotto il travisamento della prova, lamentando che la Corte territoriale avesse male interpretato il contenuto di intercettazioni telefoniche; con il secondo motivo ha censurato la motivazione di responsabilità, ritenendola illogica. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le censure mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del significato delle conversazioni intercettate e della portata dimostrativa delle prove, attività riservata al giudice di merito quando la motivazione sia logica e non contraddittoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché il travisamento della prova è configurabile solo se il giudice di merito attribuisce alla prova un contenuto difforme da quello reale, in modo decisivo e incontestabile; il secondo perché il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di riesaminare il merito o la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il vizio denunciabile è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio.
La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, che deve riguardare solo l'esistenza di un logico apparato argomentativo.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca alla prova un contenuto oggettivamente diverso da quello reale, in modo decisivo e incontestabile; non è sufficiente una diversa lettura interpretativa del materiale probatorio.
- La valutazione del significato dimostrativo di intercettazioni e conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente con le massime di अनुभवienza.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione non consente una rilettura delle risultanze processuali, ma solo il controllo dell'esistenza di un percorso argomentativo non manifestamente illogico o contraddittorio.
- Quando il ricorso per cassazione si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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